Attenzione al riacquisto e al cambio della residenza
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Cosa dice l’ordinanza 30925/2019 della Corte di cassazione
Cosa dice l’ordinanza 30925/2019 della Cassazione GTRES

Quando si parla di agevolazioni prima casa il tema relativo al cambio di residenza è molto importante. Vediamo, quindi, quanto afferma in merito la legge.

Come evidenziato dal Quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore, la Cassazione, con l’ordinanza 30925/2019, ha affermato che il contribuente il quale, “in caso di cessione infraquinquennale, riacquisti un nuovo immobile entro un anno dalla vendita del precedente, senza adibirlo ad abitazione principale, trasferendovi la residenza anagrafica entro lo stesso termine annuale, decade dalle agevolazioni prima casa”.

Si ricorda che tra le condizioni necessarie per poter usufruire delle agevolazioni prima casa c’è quella relativa al luogo in cui si trova l’immobile che si vuole acquistare. Nello specifico, “per usufruire dei benefici, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza. Se residente in altro Comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile. La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto”. E’ poi importante sottolineare che “il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato presenta al Comune la dichiarazione di trasferimento”.

E’ possibile usufruire delle agevolazioni prima casa quando “l’immobile si trova nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche se svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di studio, di volontariato, sportive); nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro, se l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro; nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero. La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’Aire o autocertificata con dichiarazione nell’atto di acquisto”.

Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 53/E del 27 aprile 2017 sono stati forniti chiarimenti su “un caso specifico riguardante un contribuente che aveva richiesto le agevolazioni prima casa, dichiarando nell’atto di acquisto di svolgere la sua attività prevalente nel Comune dell’abitazione acquistata. Tuttavia, per motivi di varia natura, questa attività non era stata intrapresa e l’acquirente chiedeva, quindi, se poteva conservare ugualmente i benefici fiscali fruiti, avendo intenzione di trasferire la residenza nel Comune della nuova abitazione”.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che “il contribuente può mantenere i benefici prima casa solo se non sono ancora trascorsi 18 mesi dall’acquisto dell’immobile; provvede a integrare la dichiarazione resa nell’atto di acquisto con quella dell’impegno a trasferire la residenza, sempre entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile; le agevolazioni non sono state già contestate con un avviso di liquidazione. Inoltre, è necessario che questa dichiarazione integrativa sia redatta secondo le stesse formalità giuridiche previste per l’atto originario e registrata presso lo stesso ufficio in cui è stato registrato il precedente atto di acquisto”.

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