Il chiarimento del Ministero del Lavoro
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Chiarimenti in un parere del Ministero del Lavoro
I chiarimenti in un parere del Ministero del Lavoro GTRES

Il contributo all'affitto erogato dagli enti territoriali e il reddito di cittadinanza sono compatibili? Vediamo quanto precisato dal Ministero del Lavoro.

Secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro nel "Parere in ordine al quesito sulla compatibilità dei contributi erogati a sostegno delle locazioni con il beneficio economico del Reddito di cittadinanza", chi percepisce il reddito di cittadinanza nel quale è inclusa una quota destinata a coprire il costo di locazione può anche richiedere e ottenere un eventuale altro contributo all'affitto erogato dai Comuni e dalle Regioni.

La nota ha risposto a un quesito con il quale si richiedeva per l'appunto se il contributo o il sostegno all'affitto potesse essere compatibile con la componente del beneficio economico del reddito di cittadinanza destinata ai nuclei familiari residenti in abitazione in locazione.

In base a quanto chiarito dal Ministero del Lavoro, la quota del reddito di cittadinanza dedicata al sostegno all'affitto e rivolta alle famiglie non proprietarie della casa di abitazione e l'eventuale contributo all'affitto erogato da comuni e regioni sono compatibili.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che "il diritto all'abitazione rientra nel novero dei diritti sociali fondamentali". Inoltre, "benché non espressamente incluso nella Carta costituzionale deve essere incluso tra i diritti inviolabili e il suo oggetto, l'abitazione, deve considerarsi bene di primaria importanza".

Con la sua nota, il Ministero del Lavoro ha precisato: "Non ponendo il decreto legge n. 4 del 2019 alcuna incompatibilità tra il sostegno alle locazioni previsto a livello statale con quello di tipo regionale o comunale, si conferma l'orientamento già espresso da codesta Direzione Generale in tema di REI. In un settore come quello in questione, che coinvolge diritti sociali primari, ben si giustifica il concorso tra lo Stato e il sistema delle autonomie locali, considerato che il Rdc rappresenta in materia solo un livello essenziale di prestazione, pertanto integrabile ad opera di regioni o comuni, ferma restando la possibilità delle prime di limitare eventualmente l'apporto dei secondi".

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