Nel modello 730 devono essere incluse anche le spese per la ristrutturazione dell'immobile. Vediamo come fare.
Nelle istruzioni per la compilazione del 730/2020, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che nella "sezione III A" devono essere indicate le spese sostenute nell'anno 2019 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in particolare:
- per la ristrutturazione di immobili;
- le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.
Bisogna ricordare che non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019 per cui si è scelto di optare, invece che per la detrazione, per la cessione del corrispondente valore della detrazione al fornitore che ha effettuato gli interventi.
Spese ristrutturazione detraibili
La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:
- interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulleloro pertinenze;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica eantisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
Spese ristrutturazione 730
Le spese di ristrutturazione possono essere detratte nel 730 da chi possiede o detiene l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).
Come spiegato dall'Agenzia delle Entarte, ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. E' ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente more uxorio del possessore o detentore dell'immobile anche in assenza di un contratto di comodato, alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi.
Spese ristrutturazione casa 730
La detrazione d'imposta è pari al:
- 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2019;
- 36 per cento per le spese sostenute: a) dal 2008 al 2011; b) dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.
La detrazione viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale. la spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:
- 48.000 euro per le spese sostenute dal 2008 al 25 giugno 2012;
- 96.000 europer le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019.
Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.
Per l'anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.
Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, nel caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e proseguiti negli anni successivi, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.
In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario. In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano. Conserva il diritto alla detrazione anche il familiare convivente del proprietario dell'immobile anche se viene ceduta l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi. In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all'usufruttario ma rimangono al nudo proprietario. In caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest'ultimo si trasferisce la titolarità dell'immobile.
Bonus ristrutturazione e cessione immobile
Con la risposta n. 174, l'Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito all'utilizzo del bonus ristrutturazione e alla cessione dell'immobile. Secondo quanto spiegato, la detrazione in parola può essere trasferita solo se il diritto a tale detrazione sussiste. Nel caso in cui le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica vengano sostenute dopo la cessione dell'immobile, la parte venditrice non può usufruire il beneficio fiscale in quanto non più proprietaria dell'immobile oggetto e non può neppure trasferire il beneficio all'acquirente.
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