Con la risposta n. 174, l'Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito all'utilizzo del bonus ristrutturazione e alla cessione dell'immobile. Vediamo quanto spiegato.
Nello specifico, l'istante ha richiesto l'esatta interpretazione dell'articolo 16-bis, comma 8, del Tuir, "secondo cui è possibile trasferire la detrazione fiscale relativa alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale gli stessi sono stati realizzati". Rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate, l'istante in qualità di parte acquirente dell'immobile oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, ha domandato "se ha diritto a beneficiare della detrazione fiscale maturata in capo alla parte veditrice e da quest'ultima non utilizzata".
L'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto chiarito quanto espresso dall'articolo 16-bis del Tuir, sottolineando in particolare quanto disposto dal comma 1, in base al quale sono detraibili le spese "sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi". L'Agenzia delle Entrate ha quindi sottolineato: "L'espressione 'spese sostenute', contenuta nel sopra riportato articolo 16-bis, deve intendersi, in applicazione del criterio di cassa, nel senso che la detrazione si applica alle spese effettivamente 'pagate' dal contribuente e rimaste a suo carico".
E' stato poi richiamato il comma 8 del citato articolo 16-bis, in base al quale "in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare".
Nel rispondere al caso presentato dall'istante, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che "la detrazione in parola è stata sostenuta successivamente alla sottoscrizione del rogito notarile. Pertanto, la parte venditrice, al momento dell'effettuazione di tale ultimo versamento, non aveva titolo per usufruire della detrazione in esame, non essendo più proprietaria dell'immobile compravenduto, oggetto degli interventi di ristrutturazione".
E ha aggiunto: "Tenuto conto del fatto che è possibile trasferire la detrazione in parola solo a condizione che il relativo diritto sia sorto e che tale ultima circostanza non sussiste nel caso di specie, con riferimento alle spese sostenute, la detrazione corrispondente a tale spesa non può essere oggetto né di trasferimento dal venditore all'acquirente dell'immobile, ex articolo 16-bis, comma 8, del Tuir, né, tantomeno, essere utilizzata direttamente dal venditore medesimo".
Secondo quanto spiegato, dunque, la detrazione in parola può essere trasferita solo se il diritto a tale detrazione sussiste. Nel caso in cui le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica vengano sostenute dopo la cessione dell'immobile, la parte venditrice non può usufruire il beneficio fiscale in quanto non più proprietaria dell'immobile oggetto e non può neppure trasferire il beneficio all'acquirente.
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