I chiarimenti del Fisco
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Come regolarsi con le imposte per la registrazione dell'atto di rinegoziazione del canone di locazione
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E' necessario pagare le imposte per la registrazione dell'atto di rinegoziazione del canone di locazione? Vediamo, in merito, quanto spiegato dal Fisco.

Rispondendo al quesito di un contribuente, Fisco Oggi ha ricordato che "qualora le parti dispongano esclusivamente una riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere, si conferma che per la registrazione dell'atto non sono dovute le imposte di registro e di bollo (articolo 19 del decreto legge n. 133/2014)". 

E ha aggiunto che "questo vale anche quando la riduzione del canone viene concordata solo per un periodo di durata del contratto".

Discorso diverso se dopo la registrazione dell'accordo che prevede la riduzione del canone per l'intera durata contrattuale il canone viene riportato al valore inizialmente pattuito, in questo caso "il nuovo atto è soggetto a tassazione".

Niente imposte di registro e di bollo per la registrazione dell'atto, dunque, nel caso in cui le parti dispongano una riduzione del canone del contratto di locazione in essere. Qualora, invece, dopo aver registrato l'accordo di riduzione per l'intera durata del contratto si riporti il canone al valore iniziate, è necessario versare le relative imposte.

Fisco Oggi ha poi ricordato che "fino al 31 agosto 2020 è possibile registrare l'atto di rinegoziazione sia con il modello RLI che con il modello 69", le cose cambiano dal 1° settembre 2020, data dalla quale "per comunicare la rinegoziazione del canone di locazione (telematicamente o presso l'ufficio), non sarà più possibile utilizzare il modello 69 ma solo il modello RLI".

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