Il Fisco ha spiegato cosa accade nel caso si sia usufruito del bonus ristrutturazione e si sia poi proceduto alla vendita dell'immobile. Ecco quanto precisato.
Rispondendo al quesito di un contribuente, Fisco Oggi ha innanzitutto ricordato quanto previsto dall'articolo 16-bis del Tuir, al comma 8. In base a tali disposizioni, "in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi ... la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare...".
Questo significa che "nel contratto di compravendita può essere dichiarato che il diritto alla detrazione rimanga in capo al venditore".
Secondo poi quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, se nel contratto di compravendita non risulta l'accordo tra le parti, "la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e sottoscritta da entrambe le parti". Nella scrittura privata deve essere "specificato che l'accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito".
Si ricorda che il bonus ristrutturazioni è una detrazione del 50% per gli interventi di recupero di singole unità immobiliari o di parti comuni degli edifici condominiali.
1 Commenti:
Buongiorno. Abito in una villetta che fa parte di un piccolo condominio e stiamo valutando di sistemare tutto il condominio sfruttando il bonus 110%, cedendo tutto il credito all''impresa che farà i lavori.
Nel caso fra qualche anno io decida di vendere per comprare un'altra casa, se ci sarà ancora questo bonus e volessi usufruirne a mia volta per una ristrutturazione, ci potrò accedere oppure mi sarà precluso perché me lo sono già "giocato" quest'anno? Grazie
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