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Superbonus 110 per cento, via libera anche per un immobile in comodato d'uso
GTRES

E' possibile sfruttare il superbonus 110 per cento per gli immobili in comodato d'uso gratuito? Ad offrire chiarimenti è l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 327, spiegando anche quali interventi sono possibili.

Nello specifico, l'istante ha chiesto se è possibile beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 119 del decreto n. 34 del 2020 considerando che non è proprietario dell'appartamento e ha domandato se le agevolazioni possono essere fruite anche per i lavori di tinteggiatura delle pareti esterne dell'edificio della sola porzione di unità quadrifamiliare in cui abita. 

L'Agenzia delle Entrate, con la sua risposta, ha innanzitutto ricordato quanto previsto dal decreto rilancio per quanto riguarda il superbonus 110 per cento e ha sottolineato che le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 dell'articolo 119 del decreto rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10, quest'ultimo poi è stato sostituito "al fine di prevedere che le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, possono beneficiare del superbonus per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, indicati nei commi 1 e 2 del citato articolo 119, realizzati fino ad un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio".

L'Agenzia delle Entrate ha quindi evidenziato che in seguito alle modifiche, "è stato posto un limite alle unità immobiliari in relazione alle quali un medesimo soggetto più fruire delle detrazioni in esame mentre non opera più la limitazione, in origine prevista, riferita alla applicabilità del superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale". 

Per quanto riguarda l'applicazione del superbonus 110 per cento, sono poi stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E. E qui viene affrontato il tema della detenzione. La circolare in esame, infatti, ha chiarito che, ai fini della detrazione, "le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio". Nel dettaglio, "i soggetti beneficiari, devono detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza di un titolo di detenzione dell'immobile risultante da un atto registrato, al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione".

Ma quali sono gli interventi per i quali si può beneficiare del superbonus 110 per cento? A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che gli interventi devono essere finalizzati alla riqualificazione energetica e all'adozione di misure antisismiche degli edifici, ci sono poi ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati").

Tali interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati); su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Nel caso in esame, se l'immobile possiede le caratteristiche necessarie è possibile fruire del superbonus relativamente alla sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore. Per quanto riguarda, invece, la possibilità di applicare il superbonus alla spese di tinteggiatura della facciata esterna, l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che tali interventi non rientrano nell'ambito applicativo della disposizione in esame e per essi eventualmente è possibile fruire del bonus facciate
 

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