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Ecobonus 110 su parti comuni con un unico proprietario, i chiarimenti
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Con la risposta n. 329, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta ancora in tema di superbonus 110 per cento e ha chiarito se è possibile applicare il beneficio agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti. Vediamo quanto spiegato.

L'Agenzia delle Entrate ha dapprimo ricordato, con la sua risposta, quanto disposto dal decreto rilancio, nello specifico con l'articolo 119, in tema di superbonus 110 per cento. Successivamente, ha ricordato quanto è stato precisato con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E

In particolare, la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, secondo quanto sollineato, "in applicazione del dettato normativo contenuto nell'articolo 119 in esame, ha chiarito che il superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti".

Considerando il caso presentato, l'Agenzia delle Entrate ha dunque specificato che, "trattandosi di interventi su unità immobiliari distintamente accatastate, in comproprietà fra più soggetti, non sarà possibile beneficiare della detrazione del 110 per cento né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune delle predette unità immobiliari, né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio".

E ha affermato che "l'istante, ricorrendone i presupposti e requisiti effettuando tutti gli adempimenti, potrebbe eventualmente fruire delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90".  

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