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Superbonus 110, quando c'è il limite di due unità immobiliari
GTRES

Il superbonus 110 per cento è la detrazione introdotta dal governo con il decreto Rilancio. Ma esiste un limite al numero degli immobili per i quali è possibile richiedere il beneficio? A questa domanda risponde il Fisco.

Secondo quanto sottolineato da Fisco Oggi, la legge ha posto un limite alle unità immobiliari per le quali lo stesso contribuente può usufruire del superbonus 110%. Nello specifico, "per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, il superbonus spetta per le spese sostenute per i lavori realizzati su un massimo di due unità immobiliari (articolo 19, comma 10 del decreto legge n. 34/2020)". Nel caso invece di spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, non c'è la limitazione delle due unità immobiliari.

Il Fisco ha poi sottolineato che "il limite numerico alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili non opera nel caso di interventi antisismici, che possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità. Per essi l'unico requisito richiesto è che gli immobili si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/2020)".

Dunque, il superbonus 110 è limitato a due unità immobiliari per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Non c'è il limite delle due unità immobiliari nel caso di spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio e nel caso di interventi antisismici.
 

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