La presenza di cassonetti sotto la finestra in condominio può è sempre ammessa, in base a leggi nazionali e regolamenti comunali.
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Cassonetti sotto la finestra
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La gestione dei rifiuti condominiali richiede un’attenta pianificazione, sia per evitare problemi igienici all’interno dello stabile, che per escludere fastidi ai residenti. Ma cosa accade se, per decisione autonoma di un condomino o dell’assemblea, vengono posizionati cassonetti sotto la finestra della propria abitazione? 

Se causano cattivi odori o problemi igienici, è possibile richiederne lo spostamento e, nei casi gravi, ottenere anche un risarcimento. Questo perché le immissioni moleste sono vietate dalla legge e, inoltre, le normative in vigore stabiliscono distanze minime, variabili a seconda dei regolamenti locali.

Il problema dei cassonetti sotto la finestra

Non è di certo un segreto: la spazzatura davanti a casa non causa soltanto disagi olfattivi, ma può rappresentare un problema igienico. I rifiuti potrebbero infatti attirare insetti sgraditi, roditori o altri animali, anche potenzialmente pericolosi.

In genere, all’interno dei condomini vengono adibite specifiche aree dove lasciare i rifiuti prodotti dai residenti, a seconda delle modalità di raccolta definite dal Comune di residenza. Come facile intuire, se la zona con i bidoni condominiali sorge in prossimità delle finestre dei residenti ai piani più bassi, si può generare un più che comprensibile fastidio. Ma chi decide dove debbano essere posizionati i cassonetti e, soprattutto, esistono delle distanze di riferimento?

Dove vanno posizionati i cassonetti dei rifiuti

Innanzitutto, è necessario comprendere dove possano essere collocati i bidoni dell’immondizia in condominio. In linea generale, la normativa sul posizionamento dei rifiuti vigente prevede che la spazzatura sia disposta in modo da non arrecare disturbo ai residenti, rispettando le principali regole igienico-sanitarie previste.

Per comprendere quale sia il luogo più idoneo a ospitare i contenitori dei rifiuti condominiali, è necessario riferirsi a diverse normative:

  • l’articolo 844 del Codice Civile, che vieta le immissioni - come odori, suoni o fumi - nella proprietà altrui oltre alla normale tollerabilità;
  • il Testo Unico Ambientale, ovvero il D.Lgs. 152/2006, che stabilisce anche i principi generali della gestione dei rifiuti urbani, delegando ai Comuni la definizione di norme specifiche sul posizionamento sia di cassonetti pubblici che privati;
  • regolamenti comunali che, in attuazione proprio del D.Lgs. 152/2006, possono prevedere indicazioni sulle distanze minime dalle abitazioni o i criteri per evitare disagi ai residenti;
  • le principali norme igienico sanitarie, su cui vigila l’ASL. Ad esempio, se un cassonetto attira insetti e animali, produce odori molesti o rappresenta un pericolo per la salute, l’ASL può verificarne la conformità e ordinarne lo spostamento.

È però bene sottolineare che il Comune decide autonomamente dove posizionare i cassonetti pubblici, mentre per i contenitori interni ad abitazioni private e condomini può fornire semplici indicazioni, sempre appunto in riferimento alle normative vigenti e alle principali regole igienico-sanitarie.

Bidoni dell'immondizia vicino alla finestra
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A livello condominiale, idealmente i cassonetti dovrebbero essere collocati in un’area apposita dello stabile, tale da non creare disturbo o molestie ai residenti, possibilmente al riparo dagli agenti atmosferici e da animali.

La distanza dei cassonetti dei rifiuti dalle abitazioni

Fatte queste considerazioni, è lecito chiedersi quale distanza dei bidoni della spazzatura dalle finestre, e più in generale delle abitazioni, sia necessario rispettare. A livello nazionale, non esiste una legge che indichi criteri universali: la questione delle distanze è infatti gestita a livello locale.

Ad esempio, per il posizionamento dei cassonetti dei rifiuti, la normativa a Roma prevede una distanza minima tra 5 e 10 metri dalle abitazioni, in base al Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti. Tuttavia, l’indicazione si riferisce ai contenitori di raccolta pubblici, non a quelli predisposti all’interno dei condomini.

Di conseguenza, se non specificato a livello comunale, i condomini dovranno orientarsi indicativamente in base all’igiene dello stabile e al rispetto dei condomini: la distanza dovrà essere tale da non provocare immissioni moleste oltre la normale tollerabilità, come previsto dall’articolo 844 del Codice Civile.

Chi decide dove posizionare i cassonetti

In relazione all’obbligo di predisporre cassonetti condominiali, è generalmente l’assemblea a deciderne la posizione. Trattandosi di una questione di ordinaria amministrazione, in base all’articolo 1136 del Codice Civile, è sufficiente il raggiungimento di una maggioranza semplice, pari alla maggioranza degli intervenuti, purché rappresentino almeno 1/3 dei millesimi del condominio.

Se, tuttavia, sono necessarie delle modifiche strutturali - ad esempio, la costruzione di un’area dedicata - è necessaria una maggioranza qualificata, pari alla maggioranza degli intervenuti, purché rappresentino i 2/3 in millesimi del valore dell’edificio. In ogni caso, l’amministratore di condominio deve garantire che la posizione prescelta rispetti le norme in vigore e non violi i diritti dei condomini.

Come agire contro i cassonetti sotto la finestra

Ma cosa fare se un singolo condomino posiziona bidoni della spazzatura sotto la propria finestra o, ancora, l’assemblea delibera di collocare i cassonetti dell’immondizia vicino alla propria abitazione? A seconda della gravità del disagio subito, si potrà richiederne la rimozione e, se previsto, anche il risarcimento del danno.

Quando la delibera è annullabile

Il primo passo è comprendere se la delibera assembleare possa essere annullabile. In linea generale, la delibera sulla posizione dei cassonetti è nulla se viola i diritti individuali dei condomini o, ancora, le normative vigenti.

Bidoni pubblici sotto la finestra
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Ad esempio, se la collocazione è tale da generare immissioni oltre alla normale tollerabilità, la delibera può essere considerata illegittima in base all’articolo 844 del Codice Civile. È però necessario sapere che il concetto di normale tollerabilità dipende dal contesto, dalla frequenza e dall’intensità del disagio subito, tanto che deve essere valutata in sede giudiziaria, anche con eventuali perizie, se ritenute necessarie dal giudice.

Ancora, con la sentenza 1025/2025, il Tribunale di Latina ha stabilito che è annullabile per eccesso di potere la delibera che posiziona i cassonetti sotto la finestra di un condomino, sacrificandone il diritto di proprietà, se esiste un altro spazio comune che consenta di tutelare ugualmente la cosa comune.

Il condomino ha 30 giorni dalla data della riunione, o dalla notifica del verbale se assente, per impugnare la delibera e presentare ricorso al Tribunale. È inoltre utile ricordare che, oltre ai casi elencati, la delibera è impugnabile anche se approvata senza le maggioranze previste dall’articolo 1136 del Codice Civile o in violazione palese di regolamenti comunali e normative nazionali.

La richiesta di spostamento

Il condomino che subisce un’immotivata presenza dei cassonetti sotto la propria finestra può tentare diverse strade per richiederne lo spostamento. Ad esempio, per i bidoni condominiali può:

  • richiede l’intervento dell’amministratore di condominio, anche inviando una diffida formale, se necessario. La diffida dovrà specificare nel dettaglio i disagi e i problemi igienico-sanitari subiti, richiedendo esplicitamente lo spostamento dei contenitori in un’area più idonea;
  • rivolgersi a un avvocato, se la diffida non ha sortito gli effetti sperati, per avviare un tentativo di mediazione obbligatoria, in base al D.Lgs. 28/2010;
  • adire le vie legali, se anche la mediazione dovesse fallire, richiedendo al giudice un’ordinanza di spostamento, per immissioni improprie in base all’articolo 844 del Codice Civile.

Il processo è pressoché analogo se i cassonetti sono pubblici, con l’inoltro di una diffida al Comune o all’azienda di gestione dei rifiuti e, se necessario, anche una segnalazione all’ASL per la verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie previste.

Quando si ha diritto a un risarcimento

In alcuni casi, il posizionamento dei cassonetti sotto la propria finestra può dar luogo a una richiesta di risarcimento, in base a quanto previsto dall’articolo 2043 del Codice Civile. Ad esempio, il tribunale potrebbe riconoscere che la vicinanza ai bidoni della spazzatura possa compromettere il normale godimento dell’immobile o, ancora, determinare problemi di salute o diminuire il valore della proprietà.

Affinché il risarcimento sia riconosciuto, è però necessario dimostrare il danno subito, ad esempio tramite perizie mediche, valutazioni immobiliari o testimonianze di altri condomini. Per questa ragione, è sempre indispensabile affidarsi al proprio legale di fiducia per comprendere se vi siano i requisiti minimi per avanzare la richiesta al Tribunale.

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