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Senza andare in giudizio, evitando quindi i tempi lunghi e gli esiti incerti della giustizia italiana, ci sono strade alternative per provare a far valere le proprie ragioni quando si lamenta di aver subito un danno nei rapporti con la propria banca o comunque l’intermediario finanziario. Vediamo quali sono.

La novità

Dall’inizio di quest’anno ha iniziato a operare l’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), organismo istituito presso la Consob che si occupa di dirimere le controversie in tema di investimenti senza ricorrere al tribunale.

Il debutto è stato superiore alle attese, tanto che il primo semestre si è chiuso con 1.122 ricorsi, che hanno coinvolto 83 intermediari, di cui 68 banche. Un terzo delle procedure ha riguardato il Veneto, dove la crisi bancaria ha colpito più duro, con la situazione di Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

Il ricorso, che è gratuito, può essere esperito esclusivamente nelle controversie tra un investitore retail (categoria che comprende sia i risparmiatori, che le imprese o altri enti, identificati dal fatto di non possedere particolari competenze, esperienze e conoscenze in ambito finanziario) e gli intermediari (quindi banche, sim e altri gestori come Sgr, Sicav e Sicaf, oltre a Poste Italiane e gestori dei siti di crowdfunding).

L’investitore può rivolgersi a questo arbitro solo se lamenta in capo all’intermediario la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico.

La somma richiesta all’intermediario non deve superare i 500mila euro. È possibile rivolgersi all’Acf solo dopo aver presentato reclamo all’intermediario e non aver ricevuto risposta entro 60 giorni o se questa è reputata insoddisfacente.

L’Arbitro bancario

Differente è la funzione e il meccanismo riguardante l’Arbitro bancario finanziario (Abf), al quale il cliente può ricorrere nel caso si lamenti in capo all’intermediario violazione degli obblighi di legge in materia di conti correnti, mutui, prestiti personali e carte di credito. Mentre non è possibile attivarlo relativamente a prodotti o servizi di investimento. La vicenda deve riguardare una questione del valore massimo di 100mila euro.

Il cliente può ricorrere all’Abf solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermediario e non aver ricevuto risposta (o se la giudica insoddisfacente) entro 30 giorni. Il costo del ricorso ammonta a 20 euro, che vengono restituiti al cliente se l’arbitro riconosce le sue ragioni.

La mediazione civile

Per i contratti bancari, assicurativi e finanziari è sempre possibile (senza limiti d’importo) accedere alla mediazione civile. La vicenda può riguardare tutte le questioni relative ai contratti di questi tre settori. La controparte, a differenza dei due arbitri, può anche non presentarsi al tentativo di soluzione stragiudiziale, ma il giudice può sanzionarlo se rileva un’assenza ingiustificata.

I costi per il cliente sono parametrati al valore della lite: si parte da un contributo per l’avvio della procedura di 40 euro+Iva, previsto per le vicende di importo non superiore ai 250mila euro e da 80 euro+Iva per quelle di valore superiore.

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