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Chi ha compiuto 75 anni, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo non devono pagare il canone Rai. Ecco cosa devono fare queste categorie di cittadini.

Cittadini ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a 6.713 euro

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con reddito annuo familiare non superiore a 6.713 euro devono richiedere l’esenzione presentando la dichiarazione sostitutiva presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate oppure spedirla con raccomandata, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22, 10121 -Torino. La richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità valido e deve essere presentata entro:

  • il 30 aprile per essere esonerati tutto l’anno;
  • il 31 luglio per essere esonerati dal secondo semestre.

Per continuare ad avvalersi dell’agevolazione negli anni successivi - se le condizioni di esenzione permangono - non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti è necessario versare il canone. Chi, infine, nel corso dell’anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone.

Coloro che, in presenza dei requisiti previsti, hanno pagato il canone possono chiederne il rimborso tramite il modello disponibile anche presso gli uffici dell’Agenzia, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.

Diplomatici e militari stranieri

Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:

  • gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961);
  • i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963);
  • i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
  • i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).

Cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale che non detengono la tv

I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.

Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.

Infine, anche coloro che in precedenza hanno presentato una denuncia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, possono certificare, sempre per evitare l’addebito del canone in bolletta, che non detengono, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento.

In questi casi bisogna compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi).

La dichiarazione deve essere presentata:

  • dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2017 avrà effetto per tutto il 2018);
  • dal 1° febbraio al 30 giugno per l’esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2018 avrà effetto per il secondo semestre del 2018).
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