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Scontrino elettronico, va indicato anche il resto
scontrino elettronico GTRES

Nuovi chiarimenti a proposito di scontrino elettronico: nel documento commerciale va specificata anche la voce relativa al resto.

Scontrino elettronico dal 1 luglio 2019

Lo scontrino elettronico è entrato in vigore il 1 luglio 2019, ma già necessita di nuovi chiarimenti. A proposito, ad esempio, del resto dato in caso di pagamenti in contanti, con la risposta all’interpello 338 del 12 agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che anche l’eccedenza restituita in denaro va indicata sul documento commerciale.

Scontrino elettronico e resto

La valorizzare la voce “resto”, prevista nel layout del documento commerciale risponde alla necessità trasparenza e completezza dell’operazione di incasso ma, specifica l’Agenzia delle Entrate, non sono previste sanzioni nel caso di omessa compilazione.

Scontrino elettronico, quali voci

La questione era stata sollevata da una impresa della grande distribuzione, dal fatturato di oltre 400 mila euro annui, che voleva sapere come comportarsi relativamente alla fatturazione del resto. L’AdE è quindi tornata a specificare che nel documento che dal 1 luglio 2019 sostituisce scontrini e ricevute fiscali debbano essere inclusi:

  • l’indicazione della ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome dell’emittente;

  • data e ora di emissione;

  • numero progressivo;
  • numero di partita IVA dell’emittente;
  • ubicazione dell’esercizio;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
  • per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
  • modalità di pagamento adottato;
  • eventuale codice fiscale o numero di partita IVA dell’acquirente (dato obbligatorio per il documento commerciale fiscale);
  • campo “resto” indicato nel layout da compilare all’atto del pagamento. Nel caso di omesso inserimento non è comunque prevista l’applicazione di sanzioni.
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