Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità di trasmissione dei dati
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scontrino elettronico
Moratoria e sanzioni per comunicazione dei dati sullo scontrino elettronico GTRES

Cosa si rischia se non si inviano in tempo i dati dello scontrino elettronico o li si invia in ritardo? Vediamolo insieme.

Innanzitutto, per i primi sei mesi dall’inizio dell’obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, - la cui disciplina è regolata dal comma 6 dell’articolo 2 del dlgs. 127 del 5 agosto 2015 - le sanzioni previste per invio tardivo non si applicano in caso i dati vengano trasmessi entro il mese successivo. Ciò per effetto dell’ultimo Decreto Crescita.

Tale moratoria avrà effetto sui contribuenti obbligati alla trasmissione dei dati anche dal 1 gennaio 2020. In particolare le tempistiche sono le seguenti:

  • soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA con volume d’affari superiore a 400.000 euro: moratoria sulle sanzioni relative al tardivo invio fino al 31 dicembre 2019;
  • soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA con volume d’affari inferiore a 400.000 euro: moratoria sulle sanzioni relative al tardivo invio fino al 30 giugno 2020.

Le indicazioni operative sono contenute nella circolare n. 15 del 29 giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate. Resta comunque fermo l’obbligo di comunicare i dati entro i termini previsti e nella maniera corretta.

In genere, secondo il citato articolo del  Decreto Legislativo n. 127/2015, la mancata memorizzazione, l’omessa trasmissione e la memorizzazione e trasmissione di dati incompleti o falsi è punita con:

sanzione pecuniaria pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo del corrispettivo non correttamente documentato;

sanzione accessoria, nel caso di quattro violazioni in cinque anni, corrispondente alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, da 3 giorni a 6 mesi.

Come effettuare la comunicazione dei dati durante i sei mesi di moratoria? Se i soggetti non sono ancora in possesso dei registratori telematici, le modalità sono descritte dal provvedimento 4 luglio 2019 dell’Agenzia delle Entrate e prevedono tre opzioni:

  • upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA;
  • servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri.
  • mediante un sistema di cooperazione applicativa, su Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS.

L’invio potrà essere effettuato mediante il portale “Fatture e Corrispettivi”.

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