Il decreto rilancio ha introdotto significative modifiche alla cassa integrazione straordinaria 2020 per covid (sia per quella ordinaria che per quella in deroga) e anche per la proroga della cassa integrazione. L’Inps ha fornito importanti chiarimenti sulle novità al riguardo per capire come funziona.
Cassa integrazione ordinaria
La principale novità normativa introdotta dal decreto rilancio per la cassa integrazione ordinaria per coronavirus riguarda la possibilità per le aziende di richiedere un'ulteriore proroga per la cassa integrazione non superiore a cinque settimane con la causale “covid-19 nazionale”, per i periodi che vanno dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
Questa proroga cassa integrazione aggiunta, rispetto a quanto previsto dal decreto cura Italia, è comunque subordinata all’effettivo completamento della fruizione delle 9 settimane di cassa integrazione.
Per la gestione della quota incrementale, è stato individuato un iter procedurale snello che, nel rispetto del dettato normativo, consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere al trattamento (sia residuale che complessivo, fino a un massimo di 14 settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda di cassa integrazione straordinaria.
Come funziona
L’invio delle domande per i datori di lavoro che hanno già richiesto la cassa integrazione ordinaria (per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che iniziano all’interno del periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020), e che debbano trasmettere una nuova domanda per completare la fruizione delle 9 settimane o per richiedere ulteriori settimane, è stata differita al 30 giugno 2020.
In caso di presentazione della domanda per cassa integrazione all’Inps dopo il termine indicato nella circolare, è prevista una penalizzazione con la conseguenza che l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Cassa integrazione in deroga
Tanto per la cassa integrazione ordinaria, quanto per quella in deroga, viene stabilito un termine di invio da parte delle aziende delle informazioni necessarie per il pagamento da parte dell’Inps ai lavoratori sospesi per i quali è stato scelto il pagamento diretto.
Per le domande che hanno richiesto sospensioni nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, e siano state già autorizzate, i datori di lavoro, in caso non fosse già avvenuto, devono comunicare all'Inps i dati necessari con il modello SR41 entro l’8 giugno, quale termine ordinatorio.
Chiaramente l’adempimento riguarda nel dettaglio il pagamento delle mensilità di marzo e di aprile, mentre per le sospensioni effettuate nel mese di maggio, le aziende avranno un tempo congruo appena i dati sono resi disponibili dagli applicativi delle buste paghe dei lavoratori.
Un’altra importante novità introdotta dal decreto rilancio riguarda la previsione che le ulteriori 5 (più 4) settimane di cassa integrazione in deroga vengano autorizzate direttamente dall’Inps, a cui andrà presentata la domanda. I datori di lavoro, che dovranno chiedere l’autorizzazione delle prime 9 esclusivamente alle Regioni, potranno, a decorrere dal 18 giugno, chiedere le ulteriori settimane di cassa integrazione all’Istituto. Rimane la competenza dei rispettivi Fondi di solidarietà territoriale per la deroga afferente alle Province Autonome di Trento e Bolzano.
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