Commenti: 0
Novità dell’ultima ora dell'Inps sull’aumento delle pensioni di invalidità
GTRES

L’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti e istruzioni riguardo l'aumento delle pensioni di invalidità civile. L’adeguamento è stato reso effettivo dal decreto agosto e ci sono novità dell’ultima ora al riguardo.

La novità dell’ultima ora riguarda il fatto che interviene una proroga per le domande di aumento retroattivo, ovvero  a partire dall'entrata in vigore della modifica di legge (1° agosto 2020). L’Inps ha reso noto infatti che si può fare richiesta sino al 30 ottobre per la retroattività dell'aumento delle pensioni di invalidità, così come aveva previsto la Consulta.

Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di invalidità (invalidi civili al 100%), in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che abbiano compiuto 18 anni. Una sentenza della Corte di Cassazione, infatti, aveva definito inadeguata la somma stabilita per l’importo mensile delle pensioni di invalidità, indicando congiuntamente che venisse riconosciuto un aumento dell’attuale somma di 285,66 euro, raddoppiandola fino a raggiungere quota 516, 51 euro.

Per avere diritto all’aumento della pensione di invalidità, l’Inps ha specificato che sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):

a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:

  • redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
  • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account

Pubblicità