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Online le faq del governo sul green pass, come avverrà il controllo sul lavoro
Wilfried Pohnke da Pixabay

Dal 15 ottobre scatta l’obbligo di green pass sul lavoro e, puntuali, sono arrivate le faq del governo sul green pass per il controllo delle certificazioni verdi dei lavoratori del pubblico e del privato. Ecco le risposte alle domande frequenti sui dpcm firmati dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Controllo green pass sul lavoro

Per il controllo del green pass sul lavoro, le faq del governo lasciano autonomia ai datori di lavoro per organizzare le verifiche sulla certificazione verde, purché nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dpcm 12 ottobre 2021, evitando code all’ingresso degli spazi di lavoro.

Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo del green pass su tutto il personale dipendente.

Per effettuare il controllo di obbligo di green pass oltre all’app “VerificaC19”, nelle faq del governo si specifica che saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

Il controllo sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione devono essere effettuati sia dalla società di somministrazione che dalla azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

I datori di lavoro possono effettuare il controllo del green pass dei lavoratori il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede. Inoltre, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo, anche i lavoratori autonomi.

Esenzioni all’obbligo di green pass

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo sul green pass.

Per i soggetti in attesa di rilascio di green pass e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Sanzioni green pass

Il datore di lavoro che non esegue il controllo dell’obbligo di green pass viene punito una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro. Mentre se il lavoratore accede al luogo di lavoro senza green pass, è soggetto a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro (il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa).

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