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Askanews

Con il via all'assegno unico e universale, cambia anche il sistema delle detrazioni per figli a carico nel 2022

Da marzo sarà possibile riconoscere l'assegno unico e universale per i nuclei con figli minori o con maggiorenni inabili e potranno essere concessi Anf/Af solo in caso di nuclei senza figli. Per questo motivo, sempre da marzo, saranno sospese le erogazioni di Anf/Af con riferimento a nuclei familiari in cui è presente almeno un figlio con età inferiore a 21 anni, ovvero un figlio con disabilità a carico senza limiti di età. Analogamente da questa data è sospesa l'erogazione dell'Anf/Af per nuclei orfanili.

Il decreto legislativo 230/2021 ha apportato variazioni anche al regime delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia, abrogando in particolare quelle per figli a carico di età inferiore ai 21 anni. Conseguentemente, con la mensilità di marzo sono state revocate su tutte le prestazioni vigenti le detrazioni per figli a carico di età inferiore ai 21 anni per i residenti in Italia e all'estero, le relative maggiorazioni previgenti (ad esempio per i figli minori di tre anni, per i figli disabili, per le famiglie con più di tre figli a carico) e l'ulteriore detrazione per le famiglie numerose.

Per ottenere le detrazioni fiscali per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, si dovrà presentare una nuova domanda. L'Inps continuerà a riconoscere le detrazioni per i figli di età pari o superiore a 21 anni o per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni (senza la previgente maggiorazione che è stata soppressa).

L'istituto ricorda che per ottenere l'assegno unico e Universale è necessario presentare la domanda attraverso:

  • il sito internet www.inps.it, con accesso diretto al servizio tramite Spid, carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o carta nazionale dei servizi (Cns); il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • gli enti di patronato. Ulteriori istruzioni sulla compilazione della domanda sono contenute nel messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748. Si ricorda infine che sempre con il pagamento della rata di marzo l'istituto ha provveduto a corrispondere gli arretrati derivanti dall'applicazione dell'indice di perequazione pari all'1,7% dal momento che con le rate di gennaio e febbraio 2022 era stato applicato l'indice provvisorio dell'1,6%.

Si ricorda che in ordine alle novità relative alle pensioni di tutte le gestioni è stata pubblicata la circolare n. 33 del 28 febbraio 2022, in cui si illustrano anche le modalità applicative dell'attribuzione dell'indice di perequazione all'1,7% con l'aggiornamento delle relative tabelle allegate.

 

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