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Pensione integrativa, cos’è e come funziona
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La pensione integrativa, o previdenza complementare, integra la previdenza di base obbligatoria. L’obiettivo è quello di assicurare al lavoratore un livello adeguato di tutela pensionistica in futuro, che affianchi le prestazioni garantite dal sistema pubblico di base. Scopriamo cos’è e come funziona.

La pensione integrativa si basa su un sistema di forme pensionistiche incaricate di raccogliere il risparmio previdenziale tramite cui, una volta usciti dal mondo del lavoro, si potrà beneficiare di una previdenza complementare (disciplinata dal D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252). Sono previste, inoltre, una serie di agevolazioni fiscali, riconosciute anche a favore dei familiari fiscalmente a carico, che rappresentano una ulteriore opportunità di risparmio.

I fondi pensione della previdenza complementare operano sui mercati finanziari secondo il meccanismo della “capitalizzazione”. Ovvero, i contributi periodici vengono versati e investiti secondo una linea di gestione (obbligazionaria, azionaria, mista o garantita) scelta dall’iscritto. Al momento del pensionamento, il capitale accumulato, dato dalle risorse versate e dai rendimenti ottenuti, viene erogato sotto forma di pensione integrativa.

Tra le diverse forme di previdenza complementare ci sono:

  • I fondi chiusi (art. 3 del D.lgs. 252/2005) di origine "negoziale", sono forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale;
  • I fondi aperti (art. 12 del D.lgs. 252/2005) sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM);
  • I Piani pensionistici individuali (PIP) (art. 13 del D.Lgs. 252/2005), rappresentano i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. Le regole che li disciplinano non dipendono solo dalla polizza assicurativa ma anche da un regolamento basato sulle direttive della COVIP. Lo scopo è garantire all'utente gli stessi diritti e prerogative analoghi alle forme pensionistiche complementari;
  • I fondi pensione preesistenti. Si tratta dei fondi pensione già esistenti al 15 novembre 1992, ovvero prima del Decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124 (provvedimento abrogato dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) che ha istituito la previdenza complementare. Questi fondi hanno caratteristiche proprie che li distinguono dai fondi istituiti successivamente. Possono, ad esempio, gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati. Si tratta di Fondi collettivi per i quali l'adesione dipende da accordi o contratti aziendali o interaziendali.

Il finanziamento per la pensione integrativa è a carico del lavoratore destinatario della prestazione e, in caso di rapporto di lavoro dipendente, in parte anche a carico del datore di lavoro. Inoltre, i lavoratori dipendenti possono decidere di integrare i versamenti contributivi anche mediante il conferimento al Fondo del trattamento di fine rapporto (TFR).

Il diritto a percepire la pensione integrativa si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Le fonti costitutive possono prevedere la facoltà da parte dell'assicurato di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale entro il limite del 50% del montante finale accumulato.

Gli iscritti al fondo possono chiedere, nei limiti previsti dalle fonti costitutive, una anticipazione delle prestazioni per eventuali spese sanitarie, per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli e per la realizzazione degli interventi di cui all'art 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, documentati secondo le disposizioni della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'anticipazione può, inoltre, essere richiesta per altre cause nel limite del 30% della posizione maturata. Dopo due anni di adesione ad un fondo è possibile chiedere il trasferimento della posizione maturata presso altro fondo pensionistico complementare.

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