La tanto attesa rivalutazione degli assegni pensionistici, per chi ancora non l’avesse ancora ricevuta, arriva con il pagamento della pensione di marzo 2023. Aumento e arretrati, infatti, saranno corrisposti con il rateo della prossima mensilità. Lo ha comunicato lo stesso Inps che ha fornito importanti chiarimenti circa il cedolino dei pensionati. Tuttavia, è bene chiarire che non tutti beneficeranno del “maxi assegno”, scopriamo chi e perché.
Rivalutazione delle pensioni 2023
Il pagamento della pensione di marzo 2023 avverrà con valuta 1° marzo per i pagamenti accreditati presso Poste Italiane (con valuta 3 marzo per i pagamenti presso gli istituti di credito) e sarà più ricco del solito, con tanto di aumento e arretrati per i pensionati che finora non hanno ancora beneficiato della rivalutazione degli assegni 2023.
Per quanto riguarda l’aumento delle pensioni 2023, in attesa dell’approvazione della legge di Bilancio, l’Inps aveva attribuito la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2023 nella misura del 100% in tutti i casi in cui l’importo di pensione cumulato fosse compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nel 2022 (pari a 2.101,52 euro).
Dopo l’approvazione della legge di Bilancio, il 29 dicembre 2022, l’Inps ha iniziato a conteggiare il calcolo della perequazione per l’aumento delle pensioni 2023 (7,3%) riferito ai trattamenti pensionistici il cui importo cumulato fosse risultato superiore a quattro volte il trattamento minimo secondo le fasce di importo e le relative percentuali previste dall’articolo 1, comma 309, che determina i nuovi scaglioni per la rivalutazione delle pensioni:
- rivalutazione del 100% per i trattamenti fino a 4 volte il minimo;
- rivalutazione dell’85% per i trattamenti fra 4 e 5 volte il minimo;
- rivalutazione del 53% per i trattamenti fra 5 e 6 volte il minimo;
- rivalutazione del 47% per i trattamenti fra 6 e 8 volte il minimo;
- rivalutazione del 37% per i trattamenti fra 8 e 10 volte il minimo;
- rivalutazione del 32% per i trattamenti oltre 10 volte il minimo.
Come comunicato dall’Inps, quindi, per i pensionati aventi diritto con la pensione di marzo 2023 arriverà anche l’aumento con tanto di arretrati (ovvero la perequazione riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2023 nelle quali non era compresa la rivalutazione spettante).
A chi non spettano aumenti e arretrati
Discorso diverso per le prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (Vobis, Iobis, Vmp e Imp), per le pensioni a carico del Fondo clero ed ex Enpao (Cl e Vost), indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (Indcom), che vengono perequate singolarmente. Questi trattamenti non riceveranno l’aumento, così come le prestazioni a carattere assistenziale (As, Ps e Invciv) e le pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri.
Inoltre, l’Inps ha specificato anche che non beneficiano della perequazione le prestazioni di accompagnamento alla pensione come l'Ape sociale, le quali non sono rivalutate per tutta la loro durata. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022, inoltre, viene è del 7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo, come ha specificato l’istituto.
Trattenute e conguaglio
Per le prestazioni fiscalmente imponibili a decorrere dalla pensione di gennaio, oltre all’Irpef mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022. Tali trattenute vengono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
L’Inps, inoltre, ha sottolineato che per i pensionati che percepiscono un trattamento annuo complessivo fino a 18.000 euro, per i quali il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2022 abbia determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, prosegue la rateazione del recupero fino alla mensilità di novembre.
Le somme oggetto di conguaglio, come specifica l’istituto, verranno certificate nella CU 2023. Mentre le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.
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