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congedo parentale
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L’ultima legge di Bilancio ha introdotto significative novità per il congedo parentale 2024, elevando fino all'80% l'indennità. A questo proposito, l’Inps ha comunicato recentemente che è stato aggiornato il servizio per inoltrare la domanda di congedo parentale e di congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti, che permette di presentare la richiesta con l’indennità maggiorata. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

Congedo parentale, la domanda per indennità maggiorata

L’Inps ha comunicato che è stata implementata la nuova procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti, che permette di presentare la domanda con la richiesta di indennità maggiorata.

L’istituto ha precisato anche che non è necessario presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste. Sarà sufficiente spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l'indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.

Come funziona il nuovo servizio

La procedura per la nuova domanda di congedo parentale, nello specifico, richiede di valorizzare la data relativa alla fine del congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo) nel caso in cui la data del parto o la data di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nell’anno 2022.

Nel caso in cui, invece, l’evento ricada nell’anno 2023, l’inserimento di almeno una delle suddette date, se successiva al 31 dicembre 2023, è necessaria per il diritto all’ulteriore mese con quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024).

Mentre se la nascita o l’ingresso in famiglia del figlio si verifica a partire dal 1° gennaio 2024, si applicano le disposizioni della legge di Bilancio 2024 e non è quindi necessario, ai fini del diritto alla fruizione dell’ulteriore mese della quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024), l’accertamento relativo alla data di fine congedo di maternità o paternità (obbligatorio o alternativo). Stesso discorso anche in presenza di figli nati a partire dal 1° gennaio 2023 (in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 359, della legge di Bilancio 2023).

Le novità della domanda

La nuova procedura di acquisizione della domanda di congedo parentale è stata modificata in modo da poter presentare la richiesta per i soli periodi che iniziano non più tardi di due mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa. Così si garantisce una maggiore efficienza amministrativa in quanto la definizione delle domande può seguire l’ordine cronologico di fruizione dei periodi, evitando sovrapposizioni nel tempo e richieste di modifiche o annullamento di periodi di congedo parentale richiesti e non fruiti.

Tale novità non preclude la possibilità per il lavoratore di comunicare la necessità di fruire del congedo parentale con un maggiore preavviso al datore di lavoro. L’Inps, al riguardo, rimanda al termine contenuto nell'articolo 32 del decreto legislativo n. 151/2001 che prevede un preavviso minimo, non inferiore a 5 giorni (2 giorni per il congedo parentale fruito a ore), ma non esclude un preavviso superiore.

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