L’attesa è finita. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (9 agosto) del decreto interministeriale (Salute-Mef) sono divenute ufficiali le misure di riparto delle risorse relative al bonus psicologo 2025. Così anche l’Inps ha comunicato la nuova finestra temporale per presentare la domanda per il contributo alle sedute di psicoterapia. Scopriamo chi può beneficiarne, in quale misura e quando fare richiesta.
Cos’è il bonus psicologo e a chi spetta
Il bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia a favore di cittadini che vivono condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso di un ISEE valido e di valore non superiore a 50.000 euro.
La normativa prevede che si può riconoscere fino a 50 euro per seduta per un massimo di 1.500 euro per beneficiario. Nel dettaglio, il massimo erogabile per i redditi ISEE fino a 50.000 euro è di 500; tra 15.000 e 30.000 euro il massimo erogabile è di 1.000 euro; mentre per i redditi inferiori a 15.000 euro è previsto un contributo fino a 1.500 euro.
Il contributo può essere richiesto una sola volta ed è utilizzabile presso gli specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti - Albo degli Psicologi - che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi (Cnop).
Domanda bonus psicologo 2025
Nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 è stato pubblicato il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 10 luglio 2025, recante “Ripartizione delle risorse relative al cd. “bonus psicologo” per le annualità 2024 e 2025, nonché introduzione di correttivi volti all’efficiente utilizzo del contributo”.
Al riguardo, d’intesa con il Ministero della Salute, si comunica che a decorrere dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025 è possibile presentare la domanda per il bonus psicologo, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio dedicato “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web dell'Istituto (www.inps.it), direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche";
- Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Il D.I. 10 luglio 2025 prevede che, al momento della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità di valore non superiore a 50.000 euro.
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