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Tasi, imu e tari: cosa bisogna sapere in vista del pagamento
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Il prossimo 16 ottobre scatta la seconda scadenza per il pagamento della tasi, la tassa sui servizi indivisibili. Ma la confusione è ancora molta tra i contribuenti. Se poi si vanno a considerare anche imu e tari, il quadro si complica ulteriormente. Ecco qualche chiarimento per districarsi da quel groviglio che sono le imposte sulla casa

- Tasi: la scadenza del 16 ottobre per il pagamento della tassa sui servizi indivisibili riguarda tutti i contribuenti che possiedono o utilizzano immobili situati nei comuni che non hanno pubblicato sul sito delle finanze le delibere tasi entro la fine dello scorso maggio e che lo faranno entro il prossimo 10 settembre, per ottenerne la pubblicazione sul sito delle finanze entro il 18 settembre. In caso di mancata pubblicazione entro quest’ultimo termine, i contribuenti devono versare l’imposta in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre 2014, con l’aliquota base dell’1 per mille. Chi ha versato l’acconto tasi, sulla base delle delibere comunali pubblicate alla fine di maggio, non deve versare nulla entro il 16 ottobre. Dovrà piuttosto versare il conguaglio entro il prossimo 16 dicembre. I comuni non hanno l’obbligo di prevedere agevolazioni tasi per l’abitazione principale, qualora però il comune si avvalga del potere di superare il tetto massimo della tasi (2,5 per mille), cioè della somma dell’imu e della tasi (di regola, il 10,6 per mille), di un ulteriore 0,8 per mille ha obbligo di deliberare agevolazioni tasi sull’abitazione principale

- Imu: le aliquote devono essere deliberate entro il termine del bilancio di previsione annunciato al 30 settembre e le delibere devono essere pubblicate sul sito delle finanze entro il 28 ottobre 2014. I termini di pagamento scadono il 16 giugno e il 16 dicembre

- Tari: le scadenze di pagamento della tari sono interamente rimesse alle decisioni assunte in sede locale. La scadenza per l’approvazione della tariffe tari 2014 è quella per l’approvazione del bilancio di previsione. Ai soli fini di tale tassa, il contribuente deve pagare solo dopo aver ricevuto il bollettino comunale

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