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L’Agenzia delle Entrate ha reso note le indicazioni operative per le imprese che vogliono stipulare accordi preventivi con il Fisco per regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni transnazionali. Sono state definite le modalità e i termini della procedura, introdotta dal Dlgs Internazionalizzazione, il quale contiene diverse misure per la crescita e lo sviluppo delle imprese volte a creare un contesto di maggiore certezza per le imprese operanti in Italia e a favorire una maggiore attrattività per i nuovi investitori esteri.

La procedura consente di stipulare accordi preventivi con riferimento ad alcuni ambiti, come per esempio il regime del transfer pricing, l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali e la definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza.

Le imprese che possono partecipare – Possono stipulare gli accordi preventivi le imprese con attività internazionale, cioè:

- le imprese residenti in Italia qualificabili come tali secondo la normativa in materia diimposte sui redditi e che, in alternativa o congiuntamente: si trovino in una o più delle condizioni contenute nel comma 7 dell’articolo 110 del Tuir rispetto a società non residenti; abbiano il patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti oppure partecipino al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti; abbiano corrisposto a, o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali; esercitino la propria attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato; si trovino nelle condizioni indicate agli articoli 166 o 166bis del Tuir.

- le imprese non residenti che esercitano o abbiano intenzione di esercitare la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione.

Gli ambiti degli accordi preventivi – Le imprese possono accedere agli accordi per stabilire in anticipo la definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo con società residenti all’estero (articolo 110, comma 7 del Tuir) e per definire l’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernentigli utili attribuiti alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente oppure alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente.

Un altro ambito che può essere oggetto dell’accordo è quello relativo all’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione a soggetti non residenti o la percezione da soggetti non residenti di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali. Gli accordi possono avere inoltre ad oggetto la definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza e la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Come accedere alla procedura – Le imprese che vogliono stipulare gli accordi preventivi possono presentare una domanda all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, Sezione di Roma o di Milano.

Per agevolare il contribuente, l’istanza può essere presentata indifferentemente all’una o all’altra struttura e deve essere redatta in carta libera e inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta all’Ufficio. A seconda della tipologia della domanda presentata, il provvedimento specifica tutti gli elementi che le imprese devono indicare nell’istanza e lo svolgimento del procedimento.

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