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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata a marzo 2016 relativa alle “Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni”. Gli aggiornamenti più recenti riguardano le rateizzazioni delle comunicazioni di irregolarità e la riduzione delle sanzioni per i versamenti tardivi.

Nel dettaglio, le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità possono essere rateizzate con le seguenti modalità:

- fino a 5.000 euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;

- oltre 5.000 euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa). Le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (con una tolleranza di 7 giorni), ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, fa perdere il beneficio della rateizzazione e i residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena sono iscritti a ruolo.

Il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo della sanzione (pari ordinariamente al 30% dell’importo della rata versata in ritardo) e dei relativi interessi.

Tuttavia, se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita.

Le stesse disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento di una comunicazione riguardante l’esito dell’attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata.

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