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Sul fronte del canone Rai, la dichiarazione di non detenzione della televisione deve essere presentata entro lunedì 16 maggio. Manca, dunque, meno di una settimana alla deadline. Ma tanti sono ancora i dubbi. La Federconsumatori ha pensato di fare un po’ di chiarezza. Vediamo alcune utili indicazioni.

- Il canone ammonta a 100  euro annui ed è dovuto solo una volta per ogni famiglia anagrafica. Per famiglia anagrafica si intende un “insieme di persone legate da vincoli di parentela, affinità, matrimonio, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune”. In questo concetto rientrano, pertanto, anche le coppie di fatto che abbiano stabilito la propria residenza nello stesso luogo. Ovviamente la famiglia anagrafica può essere formata anche da una sola persona.

- Devono presentare l’autocertificazione gli intestatari di utenza elettrica residenziale nelle cui abitazioni non è presente un apparecchio televisivo e gli intestatari di utenza elettrica residenziale nelle cui abitazioni non è detenuto un apparecchio televisivo oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di due persone appartenenti alla stessa famiglia ma intestatarie di utenze separate, quindi per i casi in cui un altro componente della famiglia anagrafica è intestatario di utenza di fornitura di energia elettrica residenziale su cui verrà addebitato il canone. L’autocertificazione può essere presentata anche dall’erede in relazione all’utenza intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

- La dichiarazione deve essere trasmessa via posta con raccomandata senza busta insieme alla copia di un valido documento d’identità all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1 S.A.T. – Sportello abbonamento tv – casella postale 22 – 10121 Torino oppure in via telematica mediante l’utilizzo di un’applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati (ad esempio Caf).

- Gli intestatari di utenza elettrica che hanno intestate anche altre utenze non residenziali (seconde case) devono pagare il canone solo una volta ma non devono presentare alcuna dichiarazione: pur auspicando che lo scambio di informazioni tra le società che erogano l’energia e l’Agenzia delle Entrate avvenga correttamente e quindi sulle utenze non residenziali non venga addebitato il canone è necessario che i cittadini controllino adeguatamente.

- Nel caso in cui marito e moglie abbiano due residenze diverse e siano titolari di altrettante utenze elettriche, si vedranno addebitare il canone due volte, ciascuno sulla propria bolletta.

- La dichiarazione non deve essere presentata da chi non è titolare di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale. Se quindi nella stessa famiglia anagrafica un soggetto è titolare dell’utenza elettrica e un altro è il titolare dell’abbonamento Rai, il canone è addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica e si procederà alla voltura automatica dell'abbonamento nei confronti del titolare dell’utenza elettrica, senza alcun adempimento a carico del vecchio abbonato.

- Sono esenti dal canone gli anziani di età pari o superiore a 75 anni che abbiano un reddito (insieme a quello del coniuge) inferiore a 6.713,98 euro annui.

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Sophia Carlot
12 Maggio 2016, 4:33

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