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Il 17 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata della Tasi 2018. Il Comune di Bari ha specificato quali immobili non sono più soggetti al pagamento:

  • gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze;
  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:
  • l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs n. 139/20000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, in assenza di regolamento, il tributo è dovuto in misura del 10% dall’utilizzatore e del 90% dal possessore, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
  • nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;
  • a ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. Il tributo dev’essere calcolato conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell’immobile si siano protratti per più di 15 giorni.

Le aliquote Tasi 2018 sono:

  • Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 2,5 per mille

  • Immobili (fabbricati ed aree) non ricompresi nel punto precedente: 0 per mille

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