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Il DL 50/2017 ha introdotto nuove regole in materia di compensazione del modello F24. In particolare, è stato introdotto l’obbligo di utilizzare i canali Entratel/F24 online per ogni tipologia di compensazione fiscale eseguita dai titolari di partita Iva, a prescindere dall’importo considerato.

Il comma 3 dell’articolo 3 del DL 50/2017 recita: “All’articolo 37, comma 49-bis, del DL 223/2016, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006, le parole: ‘per importi superiori a 5.000 euro annui’, sono sostituite dalle seguenti: ‘ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi’”.

Con l’obiettivo di contrastare gli abusi e le frodi registrate in materia, la manovra correttiva (Dl 50/2017) ha introdotto diverse modifiche alla disciplina delle compensazioni. Con il comma 3 dell’articolo 3 del DL 50/2017 è stato esteso l’obbligo di presentazione telematica della delega a tutti i titolari di partita Iva che utilizzano in compensazione, in F24, un credito di qualunque natura.

La novità dell’F24 con saldo positivo dovrà essere considerata già dalla scadenza del 16 maggio 2017.

In materia di compensazione effettuata tra tributi diversi (compensazione orizzontale) dei crediti fiscali mediante i modelli F24 la principale novità è la riduzione da 15mila a 5mila euro annui del limite entro il quale il credito è liberamente compensabile.

All’inizio di ogni anno, a partire dal primo di gennaio, sono utilizzabili in compensazione i crediti fiscali che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali relative all’anno di imposta precedente, benché dette dichiarazioni saranno presentate successivamente all’utilizzo del credito che ne scaturisce.

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il Dl 50/2017 ha stabilito che i contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito delle società e all’Irap per importi superiori a 5mila euro devono richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del Dlgs 241/1997.

Dal primo gennaio di ogni anno, i contribuenti potranno dunque liberamente utilizzare in compensazione crediti di importo superiore alla soglia dei 5mila euro, ricordando però in questi casi di apporre successivamente il visto di conformità sul modello da trasmettere successivamente alle scadenze previste per i vari modelli (a oggi, 31 luglio per il modello 770 e 30 settembre per i modelli Redditi e Irap).

Per il versamento con modello F24 è necessario utilizzare esclusivamente i canali telematici Entratel/Fisconline, messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. I modelli F24 sono quelli contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero. In questo caso, con l’introduzione delle nuove regole è ora necessario distinguere fra privati e partite Iva.

Nel dettaglio, i titolari di partiva Iva in presenza di F24 con saldo positivo dovranno presentare il modello solo attraverso i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate: Entratel/Fisconline; in presenza di F24 con saldo zero dovranno presentare il modello esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline, F24 web o F24online), oppure attraverso l’intermediario abilitato che può trasmettere le deleghe in nome e per conto degli assistiti (F24 cumulativo o F24 addebito unico); in presenza di F24 senza compensazioni dovranno presentare il modello con modalità telematiche Entratel o Fisconline remote/home banking.

Il contribuente che compensa senza l’apposizione del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da un soggetto non abilitato, sarà punito con il recupero dell’ammontare del credito utilizzato, unitamente alla sanzione che, seppur non specificata nella nuova norma, si applica ordinariamente nella misura del 30%. E’ stata inoltre vietata la procedura della compensazione di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997, in presenza di versamento all’erario di crediti di imposta non correttamente utilizzati.

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