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Rottamazione cartelle Equitalia 2017, cosa succede se non si paga il 31 luglio
GTRES

Manca ormai poco. Il 31 luglio scade il termine entro il quale effettuare il pagamento della prima o unica rata delle cartelle di Equitalia che si è deciso di rottamare. Nel caso in cui non si effettui alcun versamento, si perdono i benefici della definizione e riprendono le procedure di riscossione.

L’operazione è stata varata dal governo Renzi e lo scorso marzo, per aderire, il governo Gentiloni ha concesso una proroga fino al 21 aprile. Potevano aderire all’iniziativa persone fisiche, famiglie, società, imprese, professionisti che hanno ricevuto una cartella Equitalia emessa tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

Aderendo all’iniziativa bisogna pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Sul fronte del numero di rate da pagare, il 20% dei contribuenti ha chiesto di rottamare le cartelle pagando in un’unica soluzione e quindi dovrà versare tutto il dovuto entro il 31 luglio. Il 72% ha optato per cinque rate (la prima entro il 31 luglio e l’ultima è fissata nel settembre del 2018). Il restante 8% ha scelto la modalità tra due, tre o quattro rate. In caso di pagamento a rate, la somma dovuta dovrà essere saldata al 70% entro i 2017 e il restante 30% nel 2018.

Se un contribuente non paga la prima o unica rata il 31 luglio, o la paga in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata. In tal caso, al contribuente viene data la possibilità di riprendere a versare i pagamenti previsti dalle rateizzazioni che erano già state stabilite prima della data di presentazione della domanda di rottamazione, se quei pagamenti erano in regola. Se il contribuente non aveva in essere alcuna rateizzazione, dovrà versare l’intero debito originario che aveva chiesto di rottamare.

Per pagare le cartelle si può optare per gli sportelli bancari (presentando il bollettino Rav ricevuto, con addebito sul proprio conto, con carta di credito o prepagata, bancomat e anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro); per l’internet banking (inserendo il numero del bollettino Rav e l’importo da pagare); per gli sportelli bancomat; per gli uffici postali, i tabaccai convenzionati con Banca 5 Spa, Sisal, Lottomatica; per il sito internet dell’Agenzia delle Entrate e l’app quiclick; per gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

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