Commenti: 0

Con la sentenza n. 26519 la Corte di Cassazione ha stabilito che è nullo il pignoramento di crediti ex art. 72-bis attivato da Equitalia, se non viene indicato il dettaglio dei crediti. E’ necessario, dunque, che venga specificato a che titolo sono dovuti gli importi.

La sentenza n. 26519 dello scorso 9 novembre ha sottolineato che la mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle e delle date di notifica costituisce grave motivo di illegittimità del pignoramento, da contestare con opposizione agli atti esecutivi.

Secondo la Suprema Corte, nell’esecuzione forzata esattoriale gli unici atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento ed eventualmente l’avviso di mora, pertanto è necessario almeno il riferimento a tali atti, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura, il credito per il quale si procede a riscossione.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account