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Giovedì 15 e venerdì 16 febbraio scadono alcuni appuntamenti con il Fisco. Per non farsi trovare impreparati, ecco cosa annotare sull’agenda.

Giovedì 15 febbraio 2018

Fatturazione differita: occorre emettere e registrare le fatture per i beni consegnati o spediti durante il mese precedente; la disposizione si applica anche ai servizi, purché individuabili attraverso idonea documentazione.

Registrazione Iva: devono essere registrati riepilogativamente i corrispettivi del mese precedente, purché certificati da scontrino o ricevute fiscali (in caso di esonero vanno rispettati i termini giornalieri ordinari).

Ravvedimento operoso: i contribuenti che non hanno versato le imposte (o che le hanno versate in misura ridotta) entro la scadenza del 16 gennaio, possono farlo pagando anche la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi al tasso legale annuo (0,3%), maturati dalla data della scadenza non rispettata.

Archivio dei rapporti finanziari: comunicazione integrativa annuale all’Anagrafe Tributaria, sezione Archivio dei rapporti finanziari, dei dati e delle informazioni relative ai rapporti di natura finanziaria intrattenuti nell’anno 2017 con i propri clienti, quelli relativi a operazioni extra conto, e quelli relativi alla giacenza media dei rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali.

Venerdì 16 febbraio 2018

Iva: i contribuenti mensili devono versare l’imposta relativa alle operazioni di gennaio (codice tributo 6001 – anno 2018).

Ritenute alla fonte: i sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente > sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui compensi di lavoro autonomo, sui redditi di capitale.

Contributi: i datori di lavoro devono versare i contributi per i lavoratori dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente.

Parasubordinati: i committenti devono versare alla gestione separata Inps i contributi sui compensi pagati nel mese precedente per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per i lavoratori a progetto, con le seguenti misure: 34,23% (aumento rispetto alla misura ordinaria del 33%) per chi non è assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non è titolare di partita Iva; 25,72% se titolare di partita Iva; 2,4% (a regime) per chi ha già una pensione e per gli iscritti ad altre forme di previdenza, con un massimale per il 2018 di 101.427,00 euro e minimale di 15.710 euro.

Autonomi: artigiani e commercianti devono versare la quarta rata trimestrale relativa all’anno 2017 dei contributi Inps dovuti sul minimale.

Versamenti Inail: scade il termine del versamento dell’autoliquidazione, con versamento unico di conguaglio del saldo 2017 e dell’acconto 2018.

Locazioni temporanee: i soggetti residenti, che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, che nel mese precedente hanno incassato canoni o corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve o che sono intervenuti nel pagamento, compresi i soggetti non residenti, devono versare le ritenute operate (nella misura del 21%) sui canoni o corrispettivi pagati nel mese precedente, con modello F24 web o online. Il versamento si effettua in via telematica con codice versamento 1919. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi la ritenuta è a titolo d’acconto. Il soggetto che riceve il canone o il corrispettivo, o che interviene nel pagamento dei canoni/corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

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