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Lunedì 30 aprile 2018 scade il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 (articolo 8, Dpr 322/1998), che deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, da coloro che esercitano attività d’impresa, artistiche o professionali.

Sono valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge; mentre si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta dovuta, le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni.

I modelli a disposizione dei contribuenti sono due: “Iva” e “Iva base”. Il modello “Iva base” è una versione semplificata del modello “Iva” e può essere utilizzato solo in determinati casi.

Sono sono tenuti a presentare la dichiarazione tutti i titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa, artistiche o professionali. Sono esonerati:

  • coloro che nel 2017 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10, Dpr 633/1972) o che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (articolo 36-bis, Dpr 633/1972), effettuando soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (sebbene riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2, Dl 331/1993) o siano state eseguite rettifiche della detrazione (articolo 19-bis2, Dpr 633/1972) ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali l’Iva è dovuta dal cessionario (ad esempio, acquisti di oro, argento puro, rottami);

  • coloro che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);

  • coloro che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);

  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva (articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972);

  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva (articolo 74, sesto comma, Dpr 633/1972), che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari;

  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini Iva;

  • i soggetti passivi non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, qualora nel 2017 abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’Iva (articolo 44, comma 3, Dl 331/1993);

  • i soggetti che svolgono attività di intrattenimento e spettacolo e che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale Iva previsto dalla legge 398/1991 e che, quindi, sono esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini Iva in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

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