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Acquisto immobile ristrutturato da impresa costruttrice, le detrazioni per il 2019
GTRES

Chi nel corso del 2019 acquista un immobile ristrutturato da un'impresa costruttrice ha diritto a una detrazione fiscale.

Acquisto immobili ristrutturati 2019

L'agevolazione consiste in una detrazione Irpef del 50% e spetta su un importo massimo di spesa di 96mila euro. A partire dal 2020 la detrazione sarà del 36% per un importo massimo di 48mila euro. La detrazione è divisa in 10 rate annuali di pari importo.

La detrazione deve essere calcolata su importo forfettario uguale al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'abitazione, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione. Il prezzo comprende anche l'IVA addebitata all'acquirente.

Per poter usufruire della detrazione bisogna rispettare le seguenti condizioni:

  • l’unità immobiliare deve essere ceduta dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi
  • l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro 18 mesidalla data del termine dei lavori
  • l’immobile acquistato o assegnato deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauroe di risanamento conservativo di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero edificio. L’agevolazione trova applicazione, pertanto, a condizioneche gli interventi edilizi riguardino l’intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anchese rilevante). Non spetta se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria.
  • il termine “immobile” deve essere inteso come singola unità immobiliare e l’agevolazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari che costituiscono l’intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione.

La detrazione spetta al proprietario, al nudo proprietario e al titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile (uso, usufrutto, abitazione). Il limite massimo di spesa ammissibile deve essere riferito alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa. 

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