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Credito d'imposta affitti 2020, dall'Agenzia delle Entrate modello e istruzioni
GTRES

Novità da parte dell'Agenzia delle Entrate sul fronte del credito d'imposta affitti 2020. Con un provvedimento è stato approvato il modello per la cessione e sono state fornite importanti istruzioni.

Il provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello che i beneficiari del credito d'imposta per botteghe e negozi - che è stato introdotto dal Cura Italia - e del credito d'imposta quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - che è stato previsto dal decreto Rilancio - dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l'opzione della cessione del credito. Per inviare il modello è necessario utilizzare un'apposita funzionalità nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Come specificato dalla stessa Agenzia delle Entrate, il modello deve contenere alcuni specifici dati:

  • il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d'imposta;

  • la tipologia del credito d'imposta ceduto e il tipo di contratto a cui si riferisce;

  • l'ammontare del credito d'imposta maturato e i mesi a cui si riferisce;

  • l'importo del credito d'imposta ceduto;

  • gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d'imposta;

  • il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l'importo del credito ceduto a ciascuno di essi;

  • la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

Chi ha ricevuto il credito può comunicare l'accettazione attraverso la propria area autenticata all'interno del sito dell'Agenzia delle Entrate. A partire dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, è possibile utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione. Dopo il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione, non è possibile utilizzare negli anni successivi la quota non compensata e non può essere richiesta a rimborso o ceduta ulteriormente.

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