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I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla compensazione del debito Imu
GTRES

Con la risposta n. 385, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di compensazione del debito Imu con un credito Iva. E' possibile? Vediamo quanto chiarito in merito.

L'Agenzia delle Entrate, con la sua risposta, ha sottolineato che "eslusa la natura erariale dell'Imu ne consegue l'inapplicabilità al caso prospettato del divieto di compensazione previsto dall'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010".

Via libera, dunque, all'utilizzo dei crediti Iva per la compensazione dei debiti Imu superiori a 1.500 euro. Questo perché l'Imu è un tributo comunale e non erariale, la parte dedicata allo Stato è una riserva di gettito.

Secondo il contribuente che ha presentato l'istanza, i debiti Imu iscritti a ruolo non sono di ostacolo alla compensazione del credito Iva, attesa la natura non erariale del debito Imu. 

Per chiarire la questione, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato quanto disposto dal decreto-legge n. 78 del 2010, dalle circolari n. 4/E del 15 febbraio 2011 e n. 13/E dell'11 marzo 2011, dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228. 

Dopo aver delineato il quadro normativo, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che l'Imu rimane un tributo comunale, considerazione che "trova conferma nella circostanza dell'affidamento dell'accertamento, del contenzioso, della riscossione e dei rimborsi Imu al Comune". In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ha dunque affermato che "ecslusa la natura erariale dell'Imu ne consegue l'inapplicabilità al caso prospettato del divieto di compensazione previsto dall'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010".

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