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Il covid è causa di forza maggiore, sì alla proroga dei termini per la detrazione mutui
GTRES

Con la riposta n. 485, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’emergenza sanitaria dovuta al covid proroga i termini richiedere la detrazione sugli interessi passivi del mutuo. Vediamo in quali casi è riconosciuta la causa di forza maggiore.

Nella fattispecie, l’interpello riguardava il dubbio di una contribuente che ha acquistato, tramite mutuo, un’unità immobiliare confinante con la sua abitazione principale con l’intenzione di effettuare un accorpamento. Come noto anche all’acquirente, la detrazione sugli interessi passivi del mutuo spetta solo dopo la fusione delle due aree in un’unica abitazione principale (con tanto di aggiornamenti catastali) e sempre a patto che l’immobile diventi “prima casa” entro un anno dall’acquisto.

Il dubbio sollevato riguarda proprio a causa l’aspetto temporale, considerando che il blocco delle attività, dovuto all’emergenza sanitaria e dei conseguenti ritardi nei lavori, l’accorpamento tra le due unità non è stato realizzabile il termine previsto dalla normativa.

Proprio facendo leva su questo aspetto, la parte richiedente ritiene di poter comunque beneficiare della detrazione sugli interessi passivi del mutuo per via della sospensione disposta dall’articolo 24 del decreto liquidità (tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020) dei termini fissati per usufruire o mantenere l’agevolazione “prima casa” ai fini dell’imposta di Registro.

Secondo  la contribuente, quindi, per via dello stato di emergenza, la proroga prevista per il Registro è estendibile anche agli interessi passivi sul mutuo, condizione che manterrebbe il diritto alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo destinato all'acquisto della superficie da unire all'abitazione principale, a patto che l’accorpamento delle due unità si concluda entro il 31 dicembre 2020.

E infatti l’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, evidenzia come l’istante abbia acquistato la nuova unità a luglio 2019 e in base alla disciplina di riferimento avrebbe dovuto adibire il locale a dimora abituale, accorpandolo all’appartamento adiacente, entro la stessa data del 2020, termine che è stato impossibile rispettare a causa della pandemia.

Per l’Agenzia, tale scenario, configura la causa di forza maggiore, per cui non viene esclusa l’applicazione della detrazione per mancato rispetto dei termini previsti. La finestra temporale ordinaria concessa per adibire l’appartamento ad abitazione abituale, infatti, può essere derogata, appunto, per “causa di forza maggiore”, poiché si verifica un impedimento oggettivo imprevedibile e inevitabile non imputabile alla parte.

L’Agenzia ritiene, quindi, che l'istante può beneficiare della detrazione per gli interessi sul mutuo stipulato, se l’unità acquistata sarà adibita a dimora abituale entro un anno dal rogito, scadenza a cui va aggiunto il periodo di sospensione sopra indicato.

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