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Detrazione interessi dei mutui 2020, la guida del Notariato
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A quanto ammonta la detrazione fiscale degli interessi dei mutui nel 2020 e come funziona? Scopriamolo con la guida del Consiglio Nazionale del Notariato.

Detrazione degli interessi passivi dei mutui

Il limite massimo degli interessi passivi annuali detraibili è del 19% entro la soglia massima di euro 4.000. Pertanto, il bonus massimo ottenibile in sede di dichiarazione dei redditi dal sostenimento di questi oneri è pari a euro 760 (19% di euro 4.000).

Tale limite si riferisce all’ammontare complessivo:

  • degli interessi passivi;
  • degli oneri accessori relativi al contratto di mutuo per il capitale preso a prestito;
  • delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

Se il mutuo è cointestato a più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi solo per la quota a sé riferibile.

La detrazione spetta anche per le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa assegnante o all’impresa costruttrice mediante accollo della relativa quota di mutuo.

Se l’immobile acquistato è oggetto di ristrutturazione comprovata dai relativi provvedimenti edilizi, la detrazione spetta solo dalla data in cui l’immobile stesso è adibito ad abitazione principale, destinazione che comunque, ai fini della detraibilità, deve avvenire entro due anni dall’acquisto.

Quali condizioni devono verificarsi per la detrazione?

- deve trattarsi di interessi passivi che derivino da un contratto di mutuo, garantito da ipoteca su immobili; non sono contemplate altre tipologie di finanziamento;

- il mutuo deve essere stipulato nei 12 mesi antecedenti o successivi all’acquisto dell’immobile (viene fatto salvo il caso in cui l’originario contratto di mutuo sia estinto e ne venga stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati);

- il mutuo deve essere erogato da un soggetto residente in Italia (o da un non residente con stabile organizzazione in Italia) o in uno Stato membro della comunità Europea;

- entro un anno dall’acquisto, l’immobile deve essere destinato dall’acquirente ad abitazione principale, intesa come dimora abituale dello stesso o dei suoi familiari (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Il mancato utilizzo dell’immobile come abitazione principale determina, pertanto, la decadenza dai benefici. La decadenza non si applica nel caso di ricovero permanente in un istituto di ricovero o sanitario a condizione che l’immobile non venga locato.

La detrazione spetta anche:

  • dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale e comunque entro due anni dall’acquisto, se l’immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o da un atto equivalente;
  • nel caso di acquisto di un immobile locato se, entro tre mesi dall’acquisto l’acquirente notifica al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno dal rilascio, l’immobile è adibito ad abitazione principale;
  • se il contribuente trasferisce la propria dimora per motivi di lavoro oppure in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non sia concesso in locazione.

Limiti alla detrazione degli interessi dei mutui

Il limite massimo degli interessi passivi annuali detraibili è del 19% entro la soglia massima di euro 4.000. Pertanto, il bonus massimo ottenibile in sede di dichiarazione dei redditi dal sostenimento di questi oneri è pari a euro 760 (19% di euro 4.000).

Tale limite si riferisce all’ammontare complessivo:  

  • degli interessi passivi;
  • degli oneri accessori relativi al contratto di mutuo per il capitale preso a prestito;
  • delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione

Detrazione in caso di mutuo cointestato

Se il mutuo è cointestato a più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi solo per la quota a sé riferibile. Nel caso il mutuo sia intestato a due coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi passivi; tuttavia nel caso di un coniuge fiscalmente a carico dell’altro a quest’ultimo spetta la detrazione per entrambe le quote.

La detrazione spetta solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale. Pertanto il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ma se il contribuente torna ad adibire l’immobile stesso ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento può nuovamente fruire di tale detrazione.

Quando si ha il diritto di detrarre il mutuo

Per fruire della detrazione devono contemporaneamente realizzarsi le seguenti condizioni:

a) il contribuente deve essere proprietario del bene immobile

b) il contribuente deve essere il mutuatario

Non vi deve tuttavia essere coincidenza tra la quota di comproprietà dell’immobile e la quota di detrazione spettante per gli interessi passivi.

La detrazione spetta al soggetto che risulti essere proprietario (anche superficiario) o nudo proprietario, ma non spetta all’usufruttuario.

La detrazione spetta anche se l’immobile su cui è iscritta l’ipoteca non coincide con quello acquistato e adibito ad abitazione principale e anche in caso di mutuo destinato all’acquisto di una ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

Quando si conserva il diritto a detrarre il mutuo

Il contribuente non perde il diritto alla detrazione nei seguenti casi:

  • trasferimento della dimora abituale per motivi di lavoro

  • trasferimento all’estero per motivi di lavoro; a condizione tuttavia che il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza (la stessa deroga è prevista se il trasferimento per motivi di lavoro avviene in un Comune limitrofo).

Nel caso di morte del mutuatario, la detrazione spetta agli eredi a condizione, secondo l’Agenzia delle Entrate, che provvedano a regolarizzare l’accollo del mutuo e sempreché sussistano gli altri requisiti.

Gli interessi del mutuo si possono detrarre anche in caso di acquisto dalla ditta costruttrice, ristrutturazione e costruzione e in altri casi meglio specificati nella guida del Notariato scaricabile qui.

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