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Acquisto di immobili per usucapione, come mantenere le agevolazioni prima casa
GTRES

Con l'ordinanza n. 1270, la Cassazione ha chiarito come mantenere le agevolazioni prima casa in caso di acquisto di immobili per usucapione. Ecco quanto chiarito.

Secondo quanto specificato dalla Cassazione, nel caso di acquisto di immobili per usucapione, il contribuente che vuole usufruire dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro, prevista per la prima casa, deve fornire le dichiarazioni obbligatorie per legge non più tardi della sentenza dichiarativa di usucapione. Qualora non lo facesse, si perdono le agevolazioni prima casa, poiché viene escluso l'effetto sanante per le dichiarazioni rese successivamente.

La vicenda nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro, con applicazione dell'aliquota dell'8% in luogo di quella del 3%. L'avviso di liquidazione è stato emesso in quanto il contribuente non aveva presentato la dichiarazione di voler usufruire delle agevolazioni prima casa entro la registrazione della sentenza dichiarativa di usucapione di bene immobile.

Il ricorso avverso l'avviso di liquidazione è stato accolto dalla Ctp e e dalla Ctr. Ma, in seguito, la Cassazione si è espressa diversamente. 

Secondo quanto sottolineato dalla Cassazione, "per poter legittimamente godere dell'agevolazione in esame, il contribuente deve, tra l'altro, manifestare la volontà di volerne fruire nell'atto di acquisto dell'immobile dichiarando, a pena di inapplicabilità, (i) di volersi stabilire nel Comune dove si trova l'immobile, (ii) di non godere di altri diritti reali su immobili nello stesso comune e (iii) di non avere già fruito dei medesimi benefici".

Tale volontà deve essere manifestata anche nel caso in cui il contribuente voglia far valere il proprio diritto all'applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente a titolo originario, come nel caso di usucapione. Come chiarito dalla giurisprudenza, in questo caso, il contribuente deve "rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del provvedimento di trasferimento (sentenza o decreto) del giudice, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene, dovendosi escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo".
 

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