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Aliquota Iva al 4% per la costruzione di una casa non di lusso, a chi spetta l'onere della prova
GTRES

Con l'ordinanza n. 6425, la Cassazione è intervenuta in tema di aliquota Iva per la costruzione di una casa non di lusso. Ecco quanto chiarito.

Secondo quanto precisato dalla Cassazione, per quanto riguarda l'applicabilità dell'aliquota agevolata Iva del 4% all'appalto per la costruzione di una casa non di lusso, spetta al contribuente che voglia avvalersene l'onere della prova dell'esistenza dei fatti e dei presupposti di diritto. Onore della prova al contribuente dunque e non all'ente impositore.

Nel chiarire se la prova relativa alla corretta applicazione dell'aliquota Iva ridotta debba essere fornita dal contribuente o dall'amministrazione finanziaria, i giudici di legittimità hanno sottolineato che "spetta al contribuente provare l'esistenza dei fatti costituenti il fondamento per giustificare l'eccezionale applicazione di aliquote Iva ridotte, e quindi più favorevoli, rispetto a quelle ordinarie poste dalle disposizioni generali".

Nel caso in cui il contribuente non fornisca "alcun elemento che giustifichi l'aliquota ridotta, è legittimo il recupero dell'ufficio non sussistendo alcuna ragione per derogare al criterio di ripartizione dell'onere probatorio".
 

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