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Agevolazione prima casa e cambio di destinazione d'uso, novità dalla Cassazione
GTRES

La Cassazione si è espressa in tema di agevolazione prima casa e cambio di destinazione d'uso. Ecco quanto stabilito.

Secondo quanto stabilito dall'ordinanza n. 22560 della Cassazione, il cambio di destinazione d'uso della prima casa, acquistata anni prima con le agevolazioni prima casa nello stesso comune di residenza del contribuente, non impedisce la fruizione di un secondo bonus prima casa per l'acquisto di un'altra abitazione.

La Cassazione ha spiegato che ad assumere rilievo è il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dell'immobile al momento dell'acquisto agevolato, non è di rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene.

Nel dettaglio, la Cassazione ha richiamato il contenuto dell'articolo 1, nota II bis, tariffa allegata al DPR 131/1986, secondo il quale "ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione deve ricorrere, tra le altre, la condizione che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare".

Con la sua sentenza, la Cassazione ha confermato il principio in base al quale ai fini della fruizione dei benefici per l'acquisto della prima casa, "l'articolo 1, nota seconda bis, tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nel testo ratione temporis applicabile alla stipula qui in esame (2009) condiziona l'agevolazione alla non titolarità del diritto di proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l'immobile da acquistare senza più menzionare anche il requisito dell'idoneità dell’immobile, presente invece nella precedente formulazione della norma, sicché non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, assumendo rilievo il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso".
 

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