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Decreto prezzi superbonus 110
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Il 15 aprile 2022 è entrato in vigore il nuovo decreto prezzi del superbonus 110 con i costi massimi specifici (nell'allegato A) agevolabili ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese. Vediamo le novità del decreto del MiTe (già pubblicato in Gazzetta Ufficiale e disponibile anche in pdf) che è valido anche per i cosiddetti bonus edilizi minori, tra cui le faq del Mite sul decreto costi masimi pubblicate sul sito dell'Enea

Quando entra in vigore il decreto prezzi?

L'articolo 5, comma 2 del decreto prezzi del superbonus 110 prevede che "il presente decreto, di cui l'allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana"

Considerando che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 16 marzo 2022, il trentesimo giorno successivo è il 15 aprile 2022. Quindi i costi si applicheranno alle CILAS o altro titolo presentati "successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del MITE stesso", ovvero dal 16 aprile 2022.

Quali sono i massimali per il superbonus?

I massimali di spesa per il superbonus sono quelli indicati nella tabella dell'allegato A del decreto dei prezzi per ciascuna tipologia di intervento indicata. 

I costi non comprendono "l’IVA, i costi delle prestazioni professionali, i costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera. Rientrano tra le “opere relative alla installazione” unicamente quelle relative alle opere provvisionali (compresi i ponteggi) ed alle opere connesse ai costi della sicurezza.”

Il Mite ha spiegato che

  • per l’Iva bisogna fare riferimento alla normativa di settore;
  • per le prestazioni professionali al Decreto Parametri bis (DM 17 giugno 2016):
  • per l’installazione e i costi della manodopera, l’asseverazione della congruità delle spese deve avvenire sulla base dei prezzari (regionali e DEI) indicati nel Decreto Requisiti tecnici.

Quando serve la congruità dei prezzi?

L’asseverazione della congruità dei costi deve essere rilasciata per tutti gli interventi energetici ammessi a beneficiare:

  • del superbonus 110
  • degli altri bonus edilizi previsi dal decreto Rilancio

Con riferimento al superbonus 110 è il caso di precisare che l’asseverazione della congruità delle spese è richiesta sia nel caso di detrazione diretta del 110 per cento, sia nel caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Fanno eccezione le opere classificate come attività di edilizia libera o gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Queste eccezioni non valgono per il cosiddetto bonus facciate

Chi assevera la congruità dei prezzi

Per l'asseverazione della congruità delle spese sostenute, il comma 13-bis dell’art. 119 DL 34/2020 prevede che ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto requisiti ecobonus (dm 6 agosto 2020), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto MITE.

Pertanto, l’asseverazione della spesa sostenuta deve prevedere un doppio controllo, sia rispetto ai prezzari, sia rispetto al DM costi massimi.

Inoltre i massimali di costo, contenuti nel decreto Prezzi, devono tener conto anche dei rincari dei prezzi dei materiali. Per i lavori pubblici il Mims (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili) ha messo a punto un meccanismo per la compensazione dei rincari, che si base sulla rilevazione degli aumenti relativi a una serie di materie prime.

Faq enea miTe superbonus 110

Di solito le Faq pubblicate sul sito dell'Enea del Mite sul decreto costi massimi da scaricare in pdf

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