Se i coniugi acquistano in comunione dei beni una “prima casa” ma uno dei due è già proprietario di un’abitazione per cui ha richiesto il bonus, è possibile applicare nuovamente il bonus prima casa all’acquisto? Risponde l’Agenzia delle Entrate con l’interpello 400/22.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello 400/22 che poneva il caso di un contribuente che acquista, insieme al coniuge in comunione dei beni, una casa come abitazione principale richiedendo il bonus prima casa. Il coniuge, però, era già proprietario di una casa per la quale era stata chiesta l’agevolazione prima casa. In questo caso il coniuge non intestatario dell’immobile si chiedeva se, almeno per la propria quota del nuovo immobile, potesse richiedere l’applicazione del bonus con riduzione di imposte di registri e catastali.
Secondo l’Agenzia, l’applicazione del bonus prima casa al secondo immobile non è possibile, nemmeno per la sola quota spettante al coniuge non proprietario di altri immobili, a meno di non cedere l’abitazione precedente per la quale il coniuge proprietario aveva già ottenuto il bonus prima casa. Essendo infatti in comunione dei beni, l’agevolazione si estende ad entrambi i coniugi, come anche l’impossibilità di ottenere un secondo bonus prima casa.
L’acquirente deve infatti non essere proprietario “neppure per quote anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni”.
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