La legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di beneficiare dell'agevolazione del 75% fino al 31 dicembre 2025
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Barriere architettoniche
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Il bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche ha ottenuto la proroga. L'agevolazione del 75% potrà essere sfruttata fino al 2025. A prevederlo la legge di Bilancio 2023.

Bonus barriere architettoniche, la proroga al 2025

Il bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2022. Adesso, con la legge di Bilancio 2023, è stata prevista la sua proroga al 2025.

In base a quanto stabilito, dunque, fino al 31 dicembre 2025 sarà possibile beneficiare dell'agevolazione del 75% per gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche su edifici esistenti. 

L'agevolazione spetta per:

  • gli interventi volti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;

  • gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;

  • la sostituzione dell'impianto;

  • le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Bonus 75 barriere architettoniche, cosa cambia con la proroga

La detrazione d'imposta del 75% delle spese documentate sostenute quindi nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a: 

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

In alternativa alla detrazione, è possibile optare:

  • per la cessione ad altri soggetti del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante;

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).

Ma per i condomini c'è una novità. E' stato disposto infatti che le deliberazioni in sede di assemblea condominiale per gli interventi agevolati saranno valide solo in presenza della maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

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