Cosa ha spiegato l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 332
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La mancanza dell’asseverazione sismica può determinare la perdita del superbonus. A spiegarlo l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 332. Secondo quanto chiarito, la tardiva od omessa presentazione del documento non consente l’accesso al beneficio fiscale; detta violazione non può essere considerata meramente formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo. C’è però da considerare la strada della remissione in bonis. Vediamo quanto precisato.

Asseverazione sismica e superbonus, cosa dicono ne disposizioni

Con la risposta n. 332, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che l’obbligo di depositare l’asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell’intervento è disposto dall’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 (concernente le “linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché per le modalità per l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”).

Nello specifico, il comma 3 ­ come sostituito dall’articolo 1, del decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24 ­ prevede che “[...] il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”.

L’Agenzia delle Entrate ha poi ricordato che la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022 ha stabilito che “ai fini dell’accesso al superbonus nel caso di interventi antisismici, è necessario, tra l’altro, l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (attualmente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) del 28 febbraio 2017, n. 58”.

Ne consegue che, “la tardiva o omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni soprarichiamate, non consente l’accesso al beneficio fiscale”; detta violazione non può, dunque, essere considerata “meramente” formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo. 

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Superbonus e remissione in bonis, quando è possibile

L’Agenzia delle Entrate ha poi spiegato che, per poter beneficiare della detrazione, l’omissione può essere sanata ricorrendo all’istituto della remissione in bonis, “sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”.

Per ricorrere alla remissione in bonis è necessario:

  • avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

  • effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

  • versare contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

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