
Con la risoluzione n. 4/2023, il Dipartimento delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti in tema di Imu sulle unità collabenti 2023, sui fabbricati rurali strumentali e sulla conduzione associata di terreni. Le precisazioni sono arrivate in seguito a diverse problematiche legate all’applicabilità dell’imposta municipale propria che sono emerse e che sono state rappresentate. Vediamo dunque quanto precisato in merito alla legittimità dell’imposta per i ruderi, i fabbricati rurali e i terreni in conduzione associata.
Imu unità collabenti
Secondo quanto chiarito, le unità collabenti sono dei fabbricati, ma essendo privi di rendita, in quanto privi di autonomia reddituale, non devono sottostare all’applicazione dell’Imu. Questo perché il presupposto dell’imposta è che il bene abbia una propria capacità contributiva, la quale è assente in questa particolare tipologia di fabbricati.
Il Dipartimento delle Finanze ha innanzitutto precisato che “i fabbricati collabenti sono beni immobili presenti nell’archivio del Catasto Edilizio Urbano (o Catasto dei fabbricati), seppur privi di rendita. In particolare, sono classificati nella categoria catastale F/2, trattandosi di immobili diroccati, ruderi, ovvero beni immobili caratterizzati da notevole livello di degrado, che ne determina l’assenza di autonomia funzionale e l’incapacità reddituale temporalmente rilevante”.
Come inoltre ricordato, “la principale ragione dell’iscrizione negli archivi catastali di questa specifica categoria – priva di rendita – è connessa alle ragioni civilistiche dell’esatta individuazione dei cespiti (e dell’intestatario) al momento di un trasferimento di diritti reali anche per oggetti immobiliari che non producono reddito, individuazione che non può prescindere da quanto risulta al catasto, come previsto dalla disciplina dell’Imu”.
Alla luce di ciò e in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 741, lett. a) della legge n. 160 del 2019, il Dipartimento delle Finanze ha affermato che:
- i fabbricati collabenti sono a tutti gli effetti “fabbricati” e la circostanza che siano “privi di rendita” li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili ai fini Imu, che sono esclusivamente quelli “con attribuzione di rendita”, indice, quest’ultimo, sintomatico di capacità contributiva del bene soggetto a tassazione, in ossequio all’art. 53 della Costituzione;
- i fabbricati collabenti sono e restano “fabbricati”, motivo per il quale non possono essere qualificati diversamente, come vorrebbero invece i comuni che li definirebbero “terreni edificabili”.
Fabbricati rurali strumentali
Per quanto riguarda i fabbricati rurali strumentali, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che per fruire dell’aliquota Imu ridotta sui fabbricati rurali strumentali, nella misura dello 0,1% fino al suo azzeramento, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2020 non serve essere un coltivatore diretto.
Conduzione associata di terreni
In merito alla conduzione associata di terreni, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che si tratta di un elemento idoneo a legittimare l’applicazione dell’esenzione Imu in quanto in linea con la volontà del legislatore.
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