L'IMU è deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni per gli immobili strumentali. Infatti, a partire dall'anno di imposta 2022 (quindi per i dichiarativi 2023), imprese e lavoratori autonomi possono dedurre al 100% l’IMU pagata per gli immobili strumentali. Vi è da dire che la normativa ha subito cambiamenti nel corso degli anni, dunque si cerca di fare chiarezza sulla deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali per il 2024.
Quando l’IMU è deducibile? Le diverse percentuali negli anni
L’IMU (Imposta municipale propria) è deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, con specifiche percentuali e condizioni a seconda del periodo d'imposta. La deducibilità ha subito diverse modifiche normative nel corso degli anni:
- Periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2018: l’IMU sugli immobili strumentali è stata deducibile nella misura del 50%, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).
- Periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020: la deducibilità è stata aumentata al 60%.
- Periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2021: l’IMU sugli immobili strumentali è diventata completamente deducibile al 100% dal reddito d'impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, come previsto dall’articolo 3 del DL 34/2019, modificato successivamente.
L’IMU è deducibile secondo queste percentuali e per gli immobili che sono strumentali all’attività d’impresa o professionale. Nel 2024, l’IMU sugli immobili strumentali continua ad essere deducibile al 100% dal reddito d’impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. Questa misura è stata stabilita per garantire una maggiore equità fiscale e sostenere le imprese e i lavoratori autonomi nel loro carico tributario.
È importante notare che per dimostrare la strumentalità degli immobili è necessaria un'adeguata documentazione, specialmente per quelli che, pur non utilizzati direttamente, sono destinati a fini aziendali come immobili dati in locazione o comodato. La gestione e la deduzione delle imposte sugli immobili strumentali richiedono un’attenta pianificazione fiscale e il rispetto delle normative vigenti per evitare eventuali sanzioni e controversie con l’Agenzia delle Entrate.
Quali sono gli immobili strumentali ai fini IMU?
Gli immobili strumentali ai fini IMU sono definiti dall’articolo 43 del Tuir (Dpr 917/1986) e si dividono in due categorie:
- Immobili strumentali per natura: sono quegli immobili che, per le loro caratteristiche fisiche e strutturali, non possono essere destinati ad usi diversi senza una radicale trasformazione.
- Immobili strumentali per destinazione: sono gli immobili utilizzati effettivamente e direttamente dall’impresa per lo svolgimento della propria attività economica, indipendentemente dalla loro classificazione catastale.
Quali sono gli immobili strumentali per natura?
Esempi tipici di immobili strumentali per natura includono gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati), B (collegi, convitti, ospedali), C (laboratori, magazzini, e locali di deposito), D (immobili a destinazione speciale, come industrie e fabbriche), ed E (immobili a destinazione particolare, come stazioni ferroviarie).
Quali sono gli immobili strumentali per destinazione?
Gli immobili strumentali per destinazione sono quelli utilizzati direttamente dall’impresa per l’esercizio della propria attività, indipendentemente dalla loro classificazione catastale. Esempi di tali immobili includono:
- Uffici utilizzati dall’azienda per attività amministrative.
- Magazzini e depositi utilizzati per lo stoccaggio di merci.
- Stabilimenti produttivi e fabbriche dove si svolgono processi di produzione.
Negli articoli 43 e 65 del TUIR, si precisa che gli immobili strumentali per destinazione possono includere anche quelli concessi in uso ai dipendenti, se questi immobili sono utilizzati per necessità lavorative.
Deducibilità dell'IMU su immobili strumentali ai fini dell'IRAP
L’IMU relativa agli immobili strumentali non è deducibile ai fini dell’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). Questo principio è confermato dalla normativa attuale e non è stato oggetto di modifiche recenti. Quindi, nonostante la completa deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa, essa resta indeducibile ai fini dell'IRAP.
Deducibilità IMU: cassa o competenza?
La deducibilità dell'IMU può essere trattata secondo due principali criteri contabili: cassa e competenza. Questi criteri determinano il momento in cui le imposte pagate possono essere dedotte dal reddito d'impresa o dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. La deducibilità per cassa indica che l'imposta è deducibile nell'anno in cui viene effettivamente pagata, mentre nella deducibilità per competenza l'imposta è deducibile nell'anno a cui essa si riferisce, indipendentemente dal momento in cui viene pagata.
Per l'IMU sugli immobili strumentali, il criterio applicato è quello di cassa. Questo significa che l’IMU è deducibile dal reddito d'impresa o dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nell’anno in cui l’imposta viene effettivamente pagata. Questo approccio è stato confermato dalle norme vigenti e dalle istruzioni per la compilazione dei modelli dichiarativi ed è ideato per facilitare la gestione contabile e la pianificazione fiscale delle imprese.
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