Per fare chiarezza in tema di ristrutturazione condominiale, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti. Si va dai limiti all’invio dei dati al soggetto a cui è attribuita la spesa, passando per il controllo di coerenza degli importi indicati nella comunicazione. Gli aggiornamenti riguardano in particolare le indicazioni su adempimenti e oneri di comunicazione a carico degli amministratori.
Si ricorda che gli amministratori di condominio devono comunicare all’Anagrafe tributaria, entro il 16 marzo di ciascun anno, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Ristrutturazione condominio 2025, alcuni dei chiarimenti
Nelle Faq relative agli oneri di comunicazione legati agli interventi edilizi dei condomìni, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’amministratore è esonerato dall’invio della comunicazione dei dati se, per le spese sostenute nell’anno precedente, tutti i condòmini hanno optato, in relazione alla totalità degli interventi effettuati sulle parti comuni, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione. Si tratta di una misura prevista in via eccezionale con il provvedimento del 21 febbraio 2024.
Per quanto riguarda invece i condomini minimi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, “se il condominio con condòmini fino a otto ha nominato un amministratore (ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile la nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 16 marzo dell’anno successivo; se, invece, i condòmini del cosiddetto ‘condominio minimo’ non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio”.
In tema di supercondomini, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, “con riferimento alla trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un software per la compilazione e per il controllo”.
Per quanto riguarda poi le modalità di compilazione della comunicazione, è stato precisato che:
- “qualora il supercondominio abbia effettuato tutti i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, lo stesso invierà un’unica comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio”;
- “qualora, invece, il supercondominio abbia effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni dello stesso supercondominio, mentre i singoli condomìni che lo compongono abbiano effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni degli stessi condomìni, ciascun soggetto (supercondominio e condominio) invierà una comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi per i quali ha effettuato i relativi pagamenti, con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio/condominio”.
Un altro chiarimento riguarda il software di compilazione. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, “con riferimento alla trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un software per la compilazione e per il controllo”.
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