L’immobile concesso in comodato deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi? In tal caso, a chi spetta dichiarare fiscalmente il bene? I chiarimenti arrivano dal Fisco, che ha innanzitutto ricordato quanto disposto dall’articolo 26, comma 1, del Tuir e ha spiegato qual è la differenza tra comodante e comodatario. Vediamo nel dettaglio quanto è stato chiarito partendo proprio dalla norma che disciplina i redditi fondiari.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Mio marito ha dato in comodato d’uso gratuito un appartamento al fratello che vi risiede. Volevo sapere se fa reddito”.
Nel fornire i suoi chiarimenti, il Fisco ha innanzitutto ricordato quanto disposto dall’articolo 26, comma 1, del Tuir in tema di redditi fondiari. Nello specifico, l’articolo 26, comma 1, del Tuir recita: “I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’art. 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso”.
E ancora: “I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”.
A chi spetta la dichiarazione del comodato d'uso gratuito di un immobile
Il Fisco ha quindi spiegato che, in base a quanto disposto dalla norma, “nei casi di concessione in godimento dell’immobile al comodatario, il comodante resta titolare del reddito fondiario derivante dal possesso dell’immobile, in quanto titolare del diritto reale sul medesimo. Il comodatario, ossia colui al quale è concesso l’uso del bene, diviene titolare di un mero diritto personale di godimento dell’immobile, su cui tuttavia non possiede nessun diritto di proprietà”.
Il comodante, che concede l’uso del bene, mantiene dunque la proprietà dell’immobile e di conseguenza è colui che deve dichiarare fiscalmente il bene.
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