La detrazione delle spese di ristrutturazione della casa intestata al coniuge spetta anche al convivente? La risposta a questa domanda è arrivata dal Fisco, che ha chiarito ancora una volta quali sono le regole da seguire in tema di bonus ristrutturazione e convivente non proprietario e quali sono i soggetti che possono beneficiare della detrazione.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Sono proprietaria di un immobile (ci abito con mio marito). Ora lui ha acquistato un immobile che una volta ristrutturato diventerà la nostra abitazione principale. Contribuendo anch’io alle spese posso portarle in detrazione anche se la casa è intestata a lui al 100 per cento?”.
Chi può usufruire della detrazione per ristrutturazione
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha ricordato che, in linea generale, tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato, possono usufruire della detrazione delle spese di ristrutturazione.
In particolare, il Fisco ha sottolineato che l’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
Possono dunque beneficiare dell’agevolazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, a condizione che possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese. Sono quindi legittimati a fruire della detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- l’inquilino o il comodatario;
- i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce;
- i soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- il convivente di fatto;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il promissario acquirente.
Via libera alla detrazione delle spese di ristrutturazione per il coniuge convivente
Purché sostenga le spese e sia intestatario di bonifici e fatture, ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore. Per poter fruire della detrazione, il familiare deve attestare, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere convivente e deve sostenere direttamente la spesa.
Serve il contratto di comodato per detrarre?
Può beneficiare della detrazione anche il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), anche in assenza di un contratto di comodato.
Chi deve essere intestatario del bonifico?
L’intestatario del bonifico deve essere chi ha sostenuto le spese.
Come dimostrare la convivenza ai fini fiscali?
La convivenza può essere attestata tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La convivenza deve verificarsi già alla data di inizio dei lavori e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse in detrazione, anche se antecedente il predetto avvio.
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