È possibile detrarre le spese per l’installazione di un impianto fotovoltaico? La risposta è sì e i chiarimenti arrivano direttamente dal Fisco in risposta alla domanda presentata da una contribuente. Vediamo dunque qual è l’agevolazione fiscale che permette di ottenere la detrazione, quali sono i requisiti e le procedure da seguire.
In cosa consiste la detrazione per l’impianto fotovoltaico
Il bonus ristrutturazione, che è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2026, permette di detrarre le spese per l’installazione di un impianto fotovoltaico.
Quanto si può detrarre per l’installazione del fotovoltaico
Nello specifico, è riconosciuta una detrazione del 50 per cento, con limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro, per gli interventi effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità stessa oppure una detrazione del 36 per cento, con lo stesso limite massimo di spesa, negli altri casi in cui spetta l’agevolazione. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Bisogna infine ricordare che l’agevolazione riguarda le spese sostenute nel corso dell’anno per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
Requisiti per ottenere la detrazione
Tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato, possono usufruire della detrazione.
L’agevolazione spetta ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
La detrazione può dunque essere richiesta da:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detentori (locatari o comodatari) dell’immobile, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, a condizione che la detenzione dell’immobile risulti da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente lo stesso avvio;
- soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o i beni merce;
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture hanno diritto alla detrazione anche:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), anche in assenza di un contratto di comodato. La convivenza può essere attestata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve verificarsi già alla data di inizio dei lavori e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse in detrazione, anche se antecedente il predetto avvio;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile, anche in assenza di un contratto di comodato, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Comunicazione Enea: obbligo e scadenze
Il Fisco ha poi ricordato che per avvalersi della detrazione per le spese relative all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo è necessario trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, le informazioni sui lavori effettuati.
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